webinar 6 del 1/11/23
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DEDUCIBILITÀ TOTALE O PARZIALE DELL’AUTO DESTINATA ALL’AMMINISTRATORE
L’amministratore di una SRL ha tre modi per pagare le spese dell’auto:
- Acquistare l’auto a livello personale (in capo all’amministratore) e quindi richiedere le trasferte fatte alla società in funzione dei chilometri fatti, senza avere una iva detraibile, ma solo scaricando il costo al 100%
- Acquistare l’autovettura e farla intestare direttamente alla S.r.l., in questo caso le spese sono pagate interamente dalla società e quindi la deducibilità del costo è del 20%, mentre la detraibilità dell’Iva è del 40%
- Acquistare l’auto aziendale nella versione Businesscar.it N1 e farla intestare direttamente alla S.r.l., in questo caso le spese sono pagate interamente dalla società, con una deducibilità del costo del 100%, e detraibilità dell’Iva del 100%
Quale delle tre situazioni convenga maggiormente è argomento inutile da affrontare nel confronto.
Con la Formula 200xCento.com se, in linea di massima, si fanno molte trasferte, con chilometraggi importanti, va da sé che potrebbe essere meglio optare per la prima soluzione; la Formula 200xCento.com prevede tuttavia un rimborso chilometrico esente imposte e contributi, andando così a coprire tutte le spese relative a:
- Benzina
- Bollo
- Manutenzione
- Assicurazione
LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELL’AUTO AZIENDALE
E’ importante tener conto di due fattori che influenzano le spese relative all’auto aziendale, ossia:
- L’attività svolta dalla società
- L’uso del veicolo
Ai fini delle imposte sul reddito, dei limiti alla deducibilità delle spese relative alle auto aziendali, le normative stabilite dal TUIR comprendono informazioni circa:
- Costi di acquisto dei veicoli e, di conseguenza, gli ammortamenti
- Costi di locazione, affitto o leasing
- Costi per i rifornimenti di carburante dei veicoli
- Costi dei pezzi di ricambio
- Utilizzo del veicolo, la custodia, le riparazioni, la manutenzione e altri costi per servizi
- Imposte di bollo e le assicurazioni
DISCIPLINA SULLA DEDUZIONE FISCALE
L’Art.164 del TUIR che disciplina la deduzione fiscale ci dice che:
“Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l’intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada) ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa”.
In caso di un controllo fiscale, tuttavia, risulterebbe difficile dimostrare l’utilizzo dell’auto aziendale esclusivamente come bene strumentale all’attività d’impresa e il funzionario dell’Agenzia delle entrate potrebbe avviare una contestazione da risolvere presso il Giudice Tributario.
DISCIPLINA SULLA DETRAZIONE DELL’ IVA SUL COSTO DELL’AUTO AZIENDALE
Costituiscono beni strumentali “utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività “che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa” (C.M. 3.8.79 n. 25).
Il MEF ha altresì chiarito che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro (…) e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo” (R.M. 20.2.2008 n. 6). In questo caso la detrazione IVA integrale spetta anche per i connessi costi di gestione (interpello DRE Lazio 7.12.2017 n. 954-716/2017).
SU QUALI TIPOLOGIE DI AUTO POSSO FARE DEDUZIONE FISCALE?
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione per la deduzione dell’auto aziendale riguardale caratteristiche dell’auto stessa.
La Legge italiana, infatti, impone dei limiti al riguardo, diversificando le tipologie dei mezzi tra quelli che possono trasportare fino a 8 persone e quelli che portano dai 9 passeggeri in su; per i primi sono previste tutte le regolamentazioni enunciate sinora, per quest’ultima tipologia, invece, i regolamenti e i limiti per la deducibilità dell’auto sono diversi e specifici a seconda della funzione.
DEDUZIONE DELLE SPESE D’IMPIEGO
Le spese d’impiego delle auto aziendali si riferiscono a
- Cambio di gomme
- Lavaggio
- Carburante
- Assicurazione
- Bollo
- Altre spese di mantenimento e costi
Tali spese sono correlate al tipo di deducibilità di appartenenza della vettura, pertanto:
- 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale o è adibito ad uso pubblico
- 70% se il veicolo è assegnato in uso promiscuo ai dipendenti
- 20% se il veicolo non è assegnato
Ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del DPR n. 917/86, le spese di manutenzione, ossia quelle che consentono il corretto funzionamento del veicolo come tagliando, cambio olio, cambio gomme ed altro, oltre al limite percentuale di deducibilità, sono soggette ad un limite ulteriore del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili.
Tali beni devono risultare presenti nel registro preposto senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.
ATTENZIONE AI FALSI AUTOCARRI
Come si suol dire: fatta la Legge, trovato l’inganno.
E’ il caso del mito dei cosiddetti “falsi autocarri”, auto in tutto e per tutto che, per una serie di svincoli fiscali, sono omologati come autocarri N1, aggirando il fisco e permettendo numerose agevolazioni fiscali, anche del 100%.
Requisiti per usufruire della deduzione come autocarro N1
- Veicolo immatricolato come N1 al punto J del Libretto.
In questo caso sarà assimilato ad un’autovettura e, quindi, non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni:
- Codice carrozzeria F0 – effe zero (al punto J.2 del libretto)
- Numero posti maggiore di tre (al punto S.1 del libretto)
- Rapporto Potenza/Portata maggiore o uguale a 180
Per il calcolo del rapporto potenza/portata maggiore o uguale a 180 si farà riferimento alla seguente formula:
- Se il rapporto è < 180, il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% (e l’iva detraibile al 100%)
- Se rapporto è >= 180, l’autocarro dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall’uso del mezzo
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la cosiddetta Finanziaria 2007) ha previsto che i mezzi che rispettano tutti questi 3 vincoli, pur se immatricolati come autocarri, debbano essere considerati autovetture anche ai fini della tassa automobilistica che andrà pagata in base alla potenza in KW e non più secondo la portata.
È bene sapere, infine, che l’assenza di anche uno solo dei suddetti requisiti, sarà sufficiente a far catalogare il veicolo come autocarro a tutti gli effetti, aprendo lo scenario ad una deduzione del 100% sui costi d’acquisto e sulle spese.
E’ per questo motivo che gli autoveicoli ad uso speciale nella versione Businesscar.it N1 sono riconosciuti anche da questa norma deducibili e detraibili al 100%.
Infatti anche per questi veicoli è necessario verificare i tre requisiti e se tutti e tre fossero allineati a quanto previsto dalla norma anche gli autoveicoli ad uso speciale Businesscar.it N1 verrebbero trattati fiscalmente al pari di una autovettura, ma è certo che uno dei tre requisiti è sempre diverso da quello stabilito dalla norma del 2006 ed è il codice di carrozzeria che diventa G7 ovvero FX, in ogni caso diverso da F0.
COME DEDURRE L’AUTO AZIENDALE IN SINTESI
Riassumendo tutti i punti che abbiamo visto sinora possiamo stilare un vademecum sulle potenziali agevolazioni fiscali di cui potrete usufruire relative alle vostre auto aziendali:
- Autovettura acquistata dalla SRL ma non assegnata a nessun amministratore o dipendente: l’Iva è detraibile al 40% ed il costo al 20% e l’auto è utilizzabile anche ad uso personale
- Autoveicolo ad uso speciale Businesscar.it N1 l’Iva è detraibile al 100% ed il costo al 100%
- Professionisti e artigiani: i costi per l’acquisto, i leasing, il noleggio a lungo e breve termine dell’auto sono deducibili al 20%, mentre l’IVA lorda lo è al 40%, nel caso in cui il veicolo venga utilizzato sia per attività professionale che personale, mentre è deducibile al 100% se è utilizzato solo per attività professionale
- Agente o rappresentante di commercio: se l’autovettura viene acquistata da un agente o da un rappresentante di commercio con Iva detraibile al 100% ed il costo all’80%. Utilizzate questa tipologia di partita iva con una S.r.l. per ottimizzare l’efficacia fiscale
- Autovettura strettamente collegata all’attività: nel caso in cui si possieda un’attività per la quale è necessaria un’autovettura, come nel caso dei tassisti o delle imprese di pompe funebri, l’Iva è detraibile al 100% ed il costo è deducibile al 100%
- Autocarri e Businesscar.it: gli autocarri N1 (e gli autoveicoli ad uso speciale Businesscar.it N1) sono sempre con Iva detraibile al 100% e costo deducibile al 100%
- Rimborso chilometrico: l’amministratore, o il dipendente, possono chiedere un rimborso chilometrico, esente da imposte e contributi, che viene erogato in funzione dei chilometri percorsi durante le trasferte aziendali. I rimborsi chilometrici non hanno iva in detrazione ma per la S.r.l. è deducibile come costo al 100%
- Autovettura utilizzata solo per la S.r.l. ad uso esclusivo aziendale: si tratta a tutti gli effetti di un’autodichiarazione in cui si dichiara che l’autovettura viene utilizzata solo per le attività della S.r.l., al fine di dedurre l’Iva al 100% ed il costo al 100%; il rischio, in questo caso, è quello di essere chiamato a dimostrarne l’utilizzo solo per l’attività economica evitando qualsiasi uso personale
- Fringe benefit: in una S.r.l., si ha la possibilità di acquistare l’autovettura concedendola in uso esclusivo e personale al dipendente; in questo caso la S.r.l. detrae l’Iva al 100%, il costo si deduce al 70%, mentre il dipendente sarà tenuto a pagare un po’ più di contributi e imposte in quanto ogni bene concesso deve essere oggetto di imposizione tributaria in funzione dei redditi complessivi che percepisce in un anno.
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1/11/23
BUSINESSCAR.IT (Contenuti acquisiti dal sito www.fiscalitadigitale.it)