La compagnia che assicura l’ente autostrade per i danni causati alla struttura dai veicoli ha il diritto di “rivalersi” sia sui diretti responsabili dell’incidente che sui loro assicuratori per la Rc auto. La Cassazione, con la sentenza 20740, accoglie il ricorso dell’assicurazione che aveva indennizzato la società autostrade per i danni causati alla struttura, che era tra l’altro rimasta chiusa per il tempo necessario a ripristinare il servizio. L’assicuratore aveva affermato il suo diritto di surroga sia nei confronti dei conducenti dei veicoli sia nei confronti dei loro assicuratori.
Il verdetto del Tribunale dopo 20 anni – Il tribunale però, dopo 20 anni di giudizio, aveva disatteso, al pari della corte d’Appello, la richiesta affermando che la pretesa era legittima solo riguardo ai responsabili civili, ma non poteva essere estesa anche agli assicuratori della Rca. Questo perché l’articolo 1916 del codice civile accorda l’azione di surrogazione soltanto verso i “terzi responsabili” del sinistro, tra i quali non rientra l’assicuratore del danneggiante. La Cassazione accoglie invece la domanda e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Lo scopo della surroga – La Suprema corte precisa che la surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’articolo 1916 del codice civile, è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile del danno, oggetto di copertura assicurativa. La norma ha un triplice scopo: evitare l’arricchimento dell’assicurato attraverso la possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento; evitare l’arricchimento del responsabile, il quale senza la surroga, beneficerebbe indirettamente della copertura contro i danni stipulata dal danneggiato e, infine, consentire all’assicuratore di abbassare il costo generale degli incidenti e di conseguenza i premi puri applicati alla categoria di rischi omogenei. Da questo quadro si evince che l’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile. Una sostituzione integrale e omnicomprensiva. Il surrogante acquista il credito, le sue garanzie, gli interessi (anche quelli maturati prima della surroga) e si espone, ovviamente, alle stesse eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.
Il giudizio della Cassazione – Il trasferimento a titolo particolare, assicurato-assicuratore del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto. Una ricostruzione che porta la Cassazione a concludere in favore del ricorrente affermando che “l’assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, in base all’articolo 1916 del codice civile, non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell’assicuratore della Rca di quello”.