Automezzi ad uso speciale: Allestimenti & Normative
domande dagli utenti & risposte dall’esperto
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Vincenzo:
salve, vorrei acquistare un furgone immatricolato N1 e/o uso speciale e uso proprio. sono un artigiano e dovrei trasportare l’attrezzatura e il materiale come infissi e porte ecc. sul libretto c’è la dicitura che è dotato di officina mobile ma all’interno è vuoto. per l’utilizzo che devo fare devo modificare qualcosa con motorizzazione ? a che spesa vado in contro? grazie
Risposta
Dalla sua descrizione diventa necessario effettuare un collaudo in unico esemplare per cambio d’uso o di categoria presso la MCTC (motorizzazione).
Potrebbe essere necessaria una perizia tecnica e una dichiarazione di lavori eseguiti a regola d’arte da un’officina abilitata.
Se riesce a mandare la copia della carta di circolazione posso esserle più chiaro su come procedere per regolarizzare il tutto, anche sui costi.
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Giulio:
Buongiorno, sto per acquistare un van trasporto cavalli con living patente C e sul libretto c è scritto per uso specifico trasporto animali, vorrei sapere che differenza c’è con quelli ad uso speciale visto che nella fattispecie sono in maggioranza? Grazie
Risposta
Il codice della strada all’articolo 54 indica le varie categorie di autoveicoli e alle lettere F e G indica:
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
Inoltre all’articolo 203 del regolamento di attuazione al CDS troviamo che sono indicate tutte le tipologie di autoveicolo per trasporti specifici e per uso speciale.
Nel caso di specie alla lettera M dell’articolo 54, comma 2 evidenziato in corsivo è identificata la tipologia di classificazione che corrisponde a quanto in domanda.
Art. 203. Regolamento
Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..
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19/10/23
BUSINESSCAR.IT