Capita spesso di dimenticarsi di rinnovare la patente, a causa dei tanti impegni quotidiani e a volte purtroppo a ricordarcelo è una sanzione amministrativa imposta da una pattuglia dei Carabinieri…
Per esempio a Bologna ci sono tre possibilità quando ci si viene a trovare in una simile situazione:
- Recarsi agli uffici della Motorizzazione Civile, in via dell’Industria, 13, tel. 051 6046111, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. Per la patente nautica cambiano gli orari: martedì dalle 8.30 alle 11.30; venerdì dalle 8.30 alle 10.30.
E’ necessario portare carta d’identità valida, codice fiscale, patente in scadenza o scaduta, una fototessera a colori recente, occhiali o lenti a contatto (se portati abitualmente), copia del versamento dei 10,20 € sul conto corrente del Ministero dei Trasporti, attestazione del versamento di 16 € sul c/c 4028, di cui sono disponibili moduli precompilati presso gli uffici postali.
- Recarsi alla ASL di appartenenza: info al numero 0513172725 da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 13.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. E’ necessario fotocopiare fronte e retro la patente e scrivere sul retro della fototessera nome, cognome e firma dell’interessato; inoltre sono necessari i documenti di cui sopra, eccetto la carta d’identità e il codice fiscale. E’ infine necessaria l’attestazione di pagamento sul c/c postale n. 821405 intestato a “Azienda USL Bologna – Commissione Medica Locale – Servizio Tesoreria Via Castiglione 29 – 40124 Bologna (di importi diversi – indicati nel modulo di domanda CUP – a seconda della tipologia di visita), domanda di visita e prenotazione CUP.
Tutta la documentazione amministrativa per il rinnovo della patente deve pervenire alla Segreteria della Commissione Medica Locale patenti di Bologna, Largo Nigrisoli, 2 (presso Ospedale Maggiore), almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la visita.
Gli orari di apertura della Segreteria, per la consegna della documentazione amministrativa sono: lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 11. La documentazione sanitaria, invece, dovrà essere portata, per la valutazione medica, nel giorno della visita. Per info telefonare allo 051 3172725.
- Recarsi presso un’agenzia di pratiche auto o una scuola guida
In questo caso occorre portare carta d’identità valida, patente in scadenza o scaduta, codice fiscale, occhiali e/o lenti a contatto e fototessera.
Il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato il 10 dicembre 2013 ha cambiato la procedura per il rinnovo della patente di guida, consentita a partire da 4 mesi prima della data di scadenza.
Per le patenti A e B la validità è di 10 anni fino ai 50 anni, fra i 51 e i 70 anni è di 5 anni, fra i 71 e gli 80 anni è di 3 anni, oltre gli 80 anni è di 2 anni.
Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni, ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni. La visita di conferma di validità deve essere effettuata sempre in una Commissione medica locale.
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico
maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale. Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli. Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni, ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni, ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni. Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale. Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli. Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Se la patente è scaduta da oltre 3 anni, l’automobilista dovrà sottoporsi di nuovo sia all’esame teorico che a quello pratico.
Estrapolato da : http://www.bolognatoday.it/guida/rinnovo-patente-scaduta-come-fare.html
Vinicio Paselli