Con il provvedimento n.73203 del 4 aprile 2018, comparso sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si stabilisce quali sono, oltre alle carte di credito/debito, quali sono gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis, DPR 633/1972) e la deducibilità della spesa da parte del soggetto IVA (art. 164, DPR 917/1986 – TUIR). Questo tipo di delibera è l’attuazione della legge di bilancio del 2018 ed entrerà in vigore dal n vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarderà solo gli operatori IVA, per poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.
L’elenco che segue è quello di tutti i mezzi di pagamento ritenuti a consentire sia la detraibilità dell’imposta sia la deducibilità della spesa ai sensi del DPR 917/1986:
- a) assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- b) quelli elettronici previsti all’art. 5 del D.lgs. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, tra i quali: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che permettano anche l’addebito in conto corrente.
Come si può notare l’unica voce mancante è quella dei contanti: questo tipo di pagamento sarà l’unico non ritenuto idoneo per quel che riguarda le operazioni di detrazione dell’IVA. Il provvedimento si estende anche alle carte carburanti e buoni benzina: questi sistemi permettono l’acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota IVA. E anche queste ultime due, come previsto dal DPR 917/1986, sono considerate idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.