(Emanuele Carbonara – laleggepertutti.it)
Sicurezza stradale: esiste un limite di tempo entro cui i pneumatici vanno utilizzati? Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge
Una domanda posta spesso dagli automobilisti è: i pneumatici hanno una scadenza? La risposta è no. Non esiste in Italia una normativa che indichi una data di scadenza delle gomme. Il codice della strada, però, afferma che esse vanno tenute in perfetta efficienza, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Mantenere i pneumatici in buono stato è fondamentale per ridurre il rischio di incidenti. Su ogni gomma, comunque, si può leggere la data di fabbricazione.
I pneumatici hanno una scadenza?
La buona tenuta dei pneumatici è sicuramente uno dei fattori più importanti per la sicurezza stradale. Circolare con gomme efficienti e in buone condizioni è fondamentale per ridurre il pericolo di incidenti, soprattutto nella stagione invernale. La legge italiana impone agli automobilisti diversi obblighi per quanto riguarda i pneumatici. Non esiste però alcuna norma che preveda una data di scadenza. Secondo la legge, quindi, i pneumatici non scadono. In pratica, non si può essere sanzionati se si circola con gomme vecchie anche 8 o 10 anni. Tuttavia, è necessario che esse siano tenute in perfette condizioni, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative e del divieto di circolazione.
Come conoscere la data di fabbricazione
Per conoscere la data di fabbricazione dei pneumatici bisogna guardare sul fianco della gomma stessa: troveremo una serie di cifre e indicazioni. Nella maggior parte dei casi è presente la scritta «DOT» (Department of Transport: la sigla indica la corrispondenza dei pneumatici agli standard americani), seguita da una sequenza di numeri.
Anche se la sigla «DOT» non è presente (è obbligatoria in America, ma non in Europa), vedremo comunque una serie di numeri: quelle importanti sono le ultime quattro cifre, che indicano la settimana e l’anno di fabbricazione. Ad esempio, se troviamo 1216, significa che il pneumatico è stato fabbricato nella dodicesima settimana del 2016. Questa indicazione, però, non serve a calcolare la data di scadenzadella gomma (che non esiste), ma è utile solo all’azienda di fabbricazione per rintracciare un determinato lotto di produzione (nel caso emergessero dei problemi dopo la messa sul mercato).
I fattori che determinano se un pneumatico è in buone o cattive condizioni sono principalmente due:
- il modo in cui esso viene conservato e immagazzinato;
- il modo in cui viene utilizzato dal singolo automobilista.
Quanto allo stoccaggio, sono diversi i parametri che incidono sulla buona salute dei pneumatici. In particolare, vanno considerate le fonti di calore a cui sono esposti, la temperatura, gli sbalzi termici, l’esposizione ai raggi solari, l’umidità, l’eventuale contatto con altre sostanze che possano danneggiarli.
Quando invece al modo in cui vengono usati durante la circolazione, va sottolineato che anche lo stile di guida del singolo automobilista incide non poco sulle condizioni delle gomme. Varianti importanti sono poi il tipo di veicolo su cui sono montate, il gonfiaggio, le strade su cui si circola (presenza di buche, marciapiedi, ecc.), il clima della zona di residenza. In ogni, caso, bisogna sempre controllare se i pneumatici presentino lacerazioni, screpolature, deformazioni o se durante la guida facciano rumore o provochino vibrazioni particolari al veicolo.
Cosa dice il codice della strada
Il codice della strada [1] afferma espressamente che i veicoli a motore e i loro equipaggiamenti (compresi i pneumatici quindi) devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, tali da garantire la migliore sicurezza possibile. Le gomme non devono presentare lesioni che possano mettere in pericolo l’incolumità di guidatori e passeggeri. Il rilievo presente sul battistrada deve essere ben visibile su tutta la sua larghezza e circonferenza. Gli intagli principali presenti sul battistrada stesso (ossia quelli più larghi presenti al centro della superficie) devono avere una profondità di almeno 1,60 millimetri [2].
[1] Art. 79, commi 1 e 2, cod. str.
[2] Art. 237, appendice VIII al titolo III del regolamento attuativo al codice della strada (D.P.R. n. 495/1992).
[3] Art. 79, comma. 4, cod. str.
[4] Art. 192, comma 3, cod. str.
Autore: Emanuele Carbonara – laleggepertutti.it – 18/12/2016
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