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Il Ddl (che ora deve affrontare l’iter parlamentare) prevede: sanzioni più severe per chi guida sotto l’effetto di sostanze, nuove regole per l’utilizzo di monopattini e l’introduzione della “strada urbana ciclabile”, sospensioni più facili della patente e modifiche sulla disciplina della sosta e della circolazione
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Il Ddl con le proposte del Governo in materia di circolazione stradale è stato approvato in Consiglio dei ministri il 27 giugno 2023.
Si tratta di un disegno di legge in 18 articoli, ora è atteso l’iter parlamentare, che durerà mesi e probabilmente comporterà diverse modifiche e revisioni prima dell’approvazione definitiva e dell’entrata in vigore delle norme.
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I 18 ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA MODIFICATI DAL DDL
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ALCOL E DROGHE
ART. 1 – Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
Basterà aver assunto sostanze per incorrere nel reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, non servirà più dimostrare lo stato di alterazione-psicofisica.
La polizia stradale può provvedere, direttamente sul luogo del controllo, a prelievo di saliva
Nel dubbio, sulla base di accertamenti preliminari, in attesa dei risultati dei controlli di secondo livello gli agenti possono ritirare la patente. Il test positivo comporta la revoca della patente e non sarà possibile conseguirne un’altra prima di tre anni. Se a commettere reato di guida sotto l’effetto di stupefacente è un minore di 21 anni, non potrà rifare la patente prima del compimento dei 24.
ART. 2 – Alcolock
Previsto il divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per guida in stato di ebrezza e l’obbligo, in questo caso, di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. . . .
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03/07/23, FLEETmagazine