L’Assicurazione R.C. auto è una copertura obbligatoria per legge. Tutti i proprietari di ogni genere di veicolo devono stipulare questo contratto per essere tutelati in caso d’incidente (copre i danni ai terzi). Ovviamente, non tutti i danni sono coperti, vi sono alcune tipologie che sono escluse: danni causati da persone non abilitate alla guida, senza o con la stessa scaduta; danni subiti dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; danni provocati non rispettando le disposizioni in vigore (portare più persone di quante indicate sulla carta di circolazione). Infine, lesioni personali subite dal conducente.
Visti i casi non coperti da assicurazione, vediamo quando è possibile non pagare la stessa. Partiamo, però, dal presupposto che se l’automobilista viene sorpreso con l’assicurazione scaduta va incontro a sanzioni pecuniarie, che oscillano tra gli 841 e 3.287 euro (in più c’è il sequestro dell’auto). Come detto esistono casi che permettono di non pagare l’assicurazione: 1) quando l’auto resta ferma in un parcheggio privato o in un box (se resta ferma in uno spazio pubblico non si può evitare di pagarla); 2) quando l’auto è sottoposta a fermo amministrativo; 3) se l’auto è rottamata (la polizza si trasferisce sul nuovo veicolo). Infine, non si paga anche in caso di furto, ma, in questo caso, per evitare sanzioni in caso di mancato rinnovo dell’assicurazione si deve istruire la pratica di “perdita del possesso”. In precedenza abbiamo detto che se l’auto è ferma in un parcheggio pubblico l’assicurazione deve essere pagata, questo lo stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia UE C-80/17 il pagamento dell’assicurazione RC auto è obbligatoria almeno fino a quando la vettura non viene ritirata dalla circolazione. La sentenza mira a tutelare le vittime di incidenti stradali causati da autoveicoli e non ammette sconti per le auto ferme ma ancora idonee alla circolazione.