“Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo’, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la decisione della CFR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento”. Con questa sentenza, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ha stabilito che la prescrizione del bollo è sempre triennale. Questo è stato deliberato dopo che l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso visto che il TAR del Lazio ha dato ragione ad un contribuente, che aveva impugnato l’intimidazione di pagamento. La S.C., rifacendosi anche alla sentenza 23397/2016, ha deciso che la cartella di pagamento e gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell’erario sono atti amministrativi e sono privi dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, che non possono equipararsi ai provvedimenti giudiziali (tra gli altri, sentenza e decreto ingiuntivo non opposto) ove l’eventuale credito ivi recato soggiace, ai sensi dell’art. 2953 codice civile, alla prescrizione ordinaria decennale. Quindi, questo vale anche per quanto riguarda le tasse automobilistiche e perciò decorsi tre anni – a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla data prevista per il pagamento – la cartella di pagamento del bollo auto inviata dall’Ente di riscossione è illegittima in quanto il credito fatto valere è da ritenersi prescritto.
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