webinar 9 del 22/11/23
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CORRISPETTIVI DOVUTI DIRETTAMENTE ALL’AUTORE O INVENTORE
Qualora i corrispettivi siano dovuti direttamente all’autore o inventore l’imponibile è costituito dal compenso percepito ridotto del 25%.
CORRISPETTIVI DOVUTI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI AUTORI O INVENTORI
Nel caso in cui i corrispettivi siano dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori, l’imponibile è costituito dal compenso complessivo; l’abbattimento del 25%, in questo caso specifico, si applica solo qualora i diritti dalla cui utilizzazione derivano i compensi fossero stati acquistati a titolo oneroso.
TASSAZIONE DELLE ROYALTIES INTERNAZIONALI: COME FUNZIONA?
In riferimento alla tassazione sulle Royalties per lo sfruttamento del diritto d’autore in ambito internazionale, corrisponde ad una ritenuta ordinaria pari al 30%, con possibilità di riduzione in base alle Convenzioni Internazionali; per quanto riguarda i rapporti intracomunitari tra società è possibile evitare la ritenuta, applicando la Direttiva N°2003/49/CE.
Il proprietario di un’opera regolarmente registrata, può cedere a terzi lo sfruttamento economico della stessa in cambio di un reddito che, in linea di massima, consiste in una percentuale sulle vendite in aggiunta ad una quota fissa stabilita tra le parti; se i protagonisti dell’accordo risiedono in paesi diversi, si parla di Royalty in ambito internazionale ed assumono particolari caratteristiche.
ESENZIONE DALLA RITENUTA PER LE ROYALTY INTERNAZIONALI INFRAGRUPPO
Ai sensi dell’Art.26-quater del DPR n 600/73 “sono esentate da ritenuta in uscita le Royalties e gli interessi pagati da una società residente in uno degli Stati membri a società dello stesso gruppo residenti in altri Stati UE.”
L’Art.26 prevede che tale esenzione venga applicata alla concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese:
- Pellicole cinematografiche e software;
- Brevetti e Marchi di fabbrica o di commercio;
- Disegni;
- Modelli;
- Progetti o formule;
- Attrezzature industriali;
- Esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.
Ai fini dell’esenzione il soggetto che paga le Royalties deve essere necessariamente una delle seguenti forme giuridiche:
- SPA;
- SAPA;
- SRL;
- Ente Commerciale residente.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati all’interno dello stesso gruppo, invece, l’esenzione spetta se sussistono i seguenti requisiti:
- La società erogante detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società non residente beneficiaria (Royalties pagate alla propria società partecipata);
- La società non residente beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società erogante (Royalties pagate alla propria società partecipante);
- Una terza società (di capitali) detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto sia nella società erogante che in quella beneficiaria (Royalies pagate tra società “sorelle”).
Inoltre, sempre secondo l’Art.26, l’esenzione spetta se:
- Le società beneficiarie delle Royalties devono essere residenti in uno degli Stati membri ed ivi essere assoggettate all’imposta sulle società senza fruire di regimi di esonero;
- Le Royalties medesime devono essere assoggettate all’imposta sulle società nello Stato di residenza della società beneficiaria;
- Le società non residenti che percepiscono le Royalties devono esserne le beneficiarie effettive.
MARCHI, ROYALTIES E LEGGE ITALIANA
In merito alle imposte sugli interessi e sui canoni (Royalty), corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea, l’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973, ha introdotto dal D.Lgs. 143/2005 l’esenzione al pagamento delle stesse a condizione che il soggetto estero percipiente sia il beneficiario effettivo degli interessi e/o dei canoni.
Le società beneficiarie (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):
- Devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi della Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
- Devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A del D.Lgs. 143/2005, ossia devono rivestire tassative forme giuridiche nazionali.
L’Art. 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973 recita:
“In difetto dei requisiti per l’applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva comunitaria interessi ,canoni, nelle ipotesi di pagamento di Royalties (canoni), i compensi percepiti per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir), corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare”.
COME EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE SULLE ROYALTies
Prendendo spunto dall’Art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR che recita:
“Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell’articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47; 78
c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
delle stesse a condizione che il soggetto estero percipiente sia il beneficiario effettivo degli interessi e/o dei canoni.
Le società beneficiarie (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):
- Devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi della Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
- Devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A del D.Lgs. 143/2005, ossia devono rivestire tassative forme giuridiche nazionali.
L’Art. 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973 recita:
“In difetto dei requisiti per l’applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva comunitaria interessi ,canoni, nelle ipotesi di pagamento di Royalties (canoni), i compensi percepiti per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir), corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare”.
COME EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE SULLE ROYALTY
Prendendo spunto dall’Art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR che recita:
“Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell’articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47; 78
c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.”
Si evince che le Royalties pagate a persone fisiche non residenti sono imponibili in Italia qualora l’erogatore fosse soggetto ivi residente poiché la territorialità è correlata alla residenza dell’erogante.
Tali redditi sono tassati in Italia come redditi diversi con ritenuta a titolo d’imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare, come previsto dall’Art. 25 comma 4 del DPR 600/73).
Con circolare n. 47/2005 l’Agenzia delle Entrate (paragrafo 6.4), il riferimento alla “parte imponibile del loro ammontare” indica la necessità di operare il prelievo sul 75% dell’ammontare corrisposto, se il soggetto non residente ha acquisito i diritti di sfruttamento dei beni immateriali a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
Per espressa previsione di legge, nei confronti dei soggetti non residenti tale ritenuta è operata a titolo d’imposta ed esaurisce in via definitiva gli obblighi di tali soggetti, i quali sono pertanto esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione in Italia se non hanno altri redditi di fonte italiana.
Al fine di evitare la doppia imposizione delle Royalties in Italia e nel proprio Paese, i non residenti hanno tuttavia la possibilità di richiedere l’applicazione delle più favorevoli regole stabilite nella specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, nelle quali la ritenuta è, in linea di massima, ridotta in base ai Trattati internazionali stipulati dall’Italia; per ottenerne l’applicazione il soggetto non residente dovrà consegnare al sostituto d’imposta italiano il modello di autocertificazione, con il certificato della residenza fiscale estera rilasciato dall’Amministrazione fiscale dello Stato di provenienza.
In conclusione
La possibilità di sfruttare uno strumento come le Royalties sul Marchio aziendale è tanto allettante quanto difficile da mettere in atto senza il rischio di incorrere in sanzioni per errori di valutazione o perché non si è tenuto conto di determinati aspetti; tenendo conto che i cavilli giuridici in aspetto fiscale sono svariati e contorti, vi consigliamo caldamente di non prendere iniziative su un argomento così delicato, poiché potreste pentirvene amaramente.
Si tratta di un sistema troppo complesso per il fai da te, molto più adatto alle multinazionali, che difatti lo sfruttano a pieno regime, che non alle piccole e medie imprese, quindi per applicarlo a queste ultime occorre una totale conoscenza dell’argomento giuridico che la riguarda e l’ausilio di un Professionista fiscale potrà far trarre vantaggio anche alle PMI, laddove sussistano i requisiti ; sicuramente vi eviterà di percorrere qualche strada sbagliata che potrebbe ritorcer visi contro, facendovi esborsare più di quanto pensavate di ottenere dall’incasso delle Royalties, e solo per l’averci provato!
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22/11/23
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