webinar 8 del 15/11/23
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TASSAZIONE SULLE ROYALTIES PERCEPITE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL’AUTORE DEL MARCHIO
In questo caso i benefici sono più contenuti in termini di risparmio d’imposta in quanto, a differenza del caso precedente, qui non si tratta di reddito di lavoro autonomo bensì di reddito diverso, i quali beneficiano di una deduzione forfettaria del 25%, solo se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso dal soggetto percettore.
Nel caso in cui i diritti siano stati acquisiti a titolo gratuito, invece, non sarà possibile applicare alcuna deduzione, per cui le Royalties verranno tassate integralmente senza poter tener conto di eventuali spese sostenute.
E’ chiaro che, in quest’ultima ipotesi, non esiste alcuna convenienza nel tenere le Royalties in capo alla persona fisica, rispetto al trasferimento della proprietà in capo a strutture societarie che potranno ottenere, in linea di massima, la deducibilità dei costi e, quindi, una tassazione più contenuta.
COME SFRUTTARE LE ROYALTies SUL MARCHIO
Il concetto primario da assimilare è quello della diversificazione: a meno che non possediate una grossa azienda, o una multinazionale, discostare la figura del titolare del Marchio da colui che incassa le Royalty è molto importante, come leggerete in seguito.
Prendiamo l’esempio delle Holding: una società del gruppo si occupa della realizzazione e del deposito del Marchio e un’altra si occupa della commercializzazione del prodotto sfruttando il Marchio stesso; in questo modo non vi è conflitto di interesse alcuno, in quanto viene semplificata la procedura pur rientrando nella piena legalità.
Quindi una delle due società, ossia quella che si è occupata della creazione e del deposito del Marchio, percepirà le Royalties dalla seconda che lo utilizza a scopo di vendita del prodotto.
RISCHI DI ILLEGALITÀ SULLO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO
E’ fondamentale, per poter procedere correttamente, che il tutto nasca da un nuovo progetto o che il Marchio in questione non sia già il simbolo della vostra azienda, onde evitare di incorrere in spiacevoli situazioni come l’appropriazione indebita.
E’ errore comune, infatti, pensare di poter registrare a proprio nome il Marchio già in uso nell’azienda, ma dovete sapere che basterebbe una fattura del grafico antecedente al deposito del Marchio per crearvi dei problemi e, in merito alla fiscalità, si sa che i controlli sono sempre dietro l’angolo.
ERRORI DA EVITARE
Il principio di inerenza impone che ogni qual volta si voglia scaricare un costo, si possa dimostrare al fisco che quel costo è inerente alla reale attività svolta; il Marchio, quindi, deve essere un fattore essenziale nel processo di vendita, vale a dire che dovrete provare che, senza di esso, il prezzo del prodotto sarebbe stato inferiore.
Ora: se la vostra azienda ha emesso o ricevuto fatture inerenti alla progettazione e creazione del Marchio e del logo, ha sostenuto spese pubblicitarie per la sponsorizzazione del Marchio e sussiste una documentazione di uno storico pregresso alla vostra registrazione, cosa pensate potrebbe fare il fisco?
Sicuramente avete creato la situazione ideale per innescare un controllo d’obbligo, oltre a far sfumare l’opportunità di ricavi dalle Royalties.
Un’alta sfaccettatura di questa intricata materia è che il pagamento delle Royalties a favore dei titolari di Marchi può avvenire entro una determinata percentuale ben definita del fatturato. Tuttavia è possibile agire anche oltre il superamento di questa soglia ma è assolutamente necessario adottare opportune tutele.
Cosa fare?
Innanzitutto, per i motivi che abbiamo visto, bisognerà dimostrare che:
- E’ merito del Marchio se la vostra merce aumenta di valore sul mercato;
- E’ merito del Marchio se siete stati in grado di aumentare il numero delle vendite.
In secondo luogo l’effettivo proprietario del Marchio, sia che si tratti di persona fisica, si che si tratti di società della holding, dovrà farsi carico dei costi di sponsorizzazione del brand, in modo da rendere il più possibile dimostrabile la teoria di esserne proprietari a tutti gli effetti.
Pubblicizzare un Marchio significa rafforzare l’immagine aziendale e conferirgli un valore aggiunto; chi se non il diretto proprietario avrebbe interesse a farlo?
Applicato meticolosamente, prestando attenzione alle mille trappole possibili, è uno strumento più che valido; purtroppo la maggior parte dei professionisti, però, non sanno sfruttarlo al meglio poiché digiuni in materia.
MARCHIO E DIRITTO D’IMMAGINE: ATTENZIONE ALLA SCELTA DEL MARCHIO!
Al fine della creazione di un Marchio d’impatto, molti si rifanno a personaggi famosi, cartoni animati in primis: anche questa è una sottigliezza cui bisogna fare molta intenzione se state pensando al deposito del Marchio per ricevere le Royalty.
Le Royalty sul Marchio, spettanti al titolare dello stesso, non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua rappresentazione grafica specifica; pertanto chiunque non sia il diretto proprietario dei diritti d’autore sul personaggio non potrà riceverne beneficio alcuno, tantomeno sottoforma di riduzione fiscale per incasso delle Royalty.
Il Marchio, come abbiamo detto, consente la tutela del prodotto da un rischio di confusione circa l’origine, e cade esclusivamente sulla specifica immagine oggetto di registrazione; diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del Marchio una tutela più ampia, potenzialmente non soggetta a termini temporali, rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.
PERSONAGGI FAMOSI E LE ROYALTies SUL MARCHIO: ATTENZIONE AL COPYRIGHT
I casi in cui si sono verificate situazioni di confusione riguardo ai diritti d’autore, Marchi e Royalty sono un’infinità, alcuni diventati molto famosi per via della notorietà dei soggetti coinvolti.
Pensiamo al caso Popeye, il famoso marinaio mangiatore di spinaci, al centro di un contenzioso per via della presunta decadenza dei termini del copyright e la volontà di alcuni imprenditori di sfruttarne l’immagine per il proprio Marchio al fine di ottenerne le Royalties.
Precisiamo che il Marchio “Braccio di Ferro” è posseduto da King Features, una controllata di Hearst Corporation uno dei colossi dell’intrattenimento americano.
“I disegni di Segar sono di pubblico dominio “spiega Mark Owen, Avvocato dello studio Harbottle & Lewis, specializzato sulle Leggi che riguardano la proprietà intellettuale e tutela la King Feautures “ma questo non significa che associare a un prodotto l’immagine di Braccio di Ferro sia lecito”.
Inutile dire che la ritirata da parte degli imprenditori è stata immediata, ma ci porta ad un caso recentissimo che riguarda un altro fumetto, Betty Boop.
Nel 2016, con Sentenza n. 953/2016 del Tribunale di Bari, il Giudice ha rigettato la domanda di contraffazione di Marchi aventi ad oggetto il noto personaggio di fantasia Betty Boop avanzata da un importante colosso editoriale; la tutela, ha decretato il Giudice, “si limita alla sola rappresentazione grafica del personaggio e solo con gli elementi identificativi scelti che gli conferiscono carattere distintivo e originalità”.
IL CASO IN ITALIA
La storia dei fratelli Barbato, infine, ha fatto il giro del mondo, indignando molti e ricevendo il plauso da molti altri: hanno depositato il loro Marchio nel 2015, cercando di “monetizzare” niente meno che Mr.Steve Jobs, creando un logo con il suo nome e la lettera “J” morsicata (effetto mela ndr) con tanto di fogliolina all’apice!
Certo, un colpo grosso, più che altro a livello mediatico, ma il contenzioso sulle Royaltiesè ancora aperto, dopo una prima sentenza che li ha visti uscire vincitori contro il colosso americano, inerente solo la parte del deposito del Marchio; tuttavia si tratta di fare una netta distinzione tra deposito e commercializzazione, che darebbe via agli incassi delle Royalties e pare che, ad oggi, quel Marchio non sia stato ancora utilizzato.
CALCOLO DELLA QUOTA IMPONIBILE DELLE ROYALTIES
Sono due gli articoli che disciplinano la parte di imponibile dei compensi secondo la legislazione italiana:
- Articolo 50, comma 8, del DPR n. 917/86, per i corrispettivi dovuti direttamente all’autore o inventore
- Articolo 85, comma 1, del DPR n. 917/86 per quelli dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori
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15/11/23
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