Negli ultimi tempi avrai sentito parlare della rottamazione ter e dei vantaggi per chi aderisce. Probabilmente ti sarai chiesto: ma le cartelle del bollo auto rientrano o no? La buona notizia è che la risposta è positiva: se le tue tasse automobilistiche si riferiscono al periodo che va dall’anno 2000 fino al 2017 e se le cartelle ti sono state notificate prima del 24 ottobre 2018 è possibile rottamarle. Anche la tassa automobilistica rientra infatti tra i tipi di debiti fiscali che è possibile sanare grazie alla rottamazione ter. La rottamazione ter del bollo auto consente di risparmiare parecchio: vengono eliminati tutti gli interessi e le sanzioni. Inoltre è possibile pagare a rate semestrali in cinque anni. C’è una possibilità ancora più vantaggiosa: se i tuoi bolli auto sono di piccolo importo, precisamente se non superano i 1.000 euro e si riferiscono agli anni tra il 2000 ed il 2010 (quindi non fino al 2017 o oltre), vengono automaticamente cancellati e non sarà necessario rottamarli: l’intero debito è eliminato.
Procediamo con ordine e vediamo quali rapporti ci sono tra rottamazione ter e bollo auto. Scopriamo le opportunità che la legge offre per ridurre o addirittura eliminare gli importi dovuti per le annualità passate di questa tassa e per evitare il fermo auto. Vediamo innanzitutto a quali periodi si applica questa agevolazione, come accedervi, a quanto ammonta il risparmio e in quante rate si può dilazionare il debito.
Rottamazione ter bollo auto: quali cartelle?
La prima essenziale condizione per aderire alla rottamazione ter è che tu abbia ricevuto una cartella di pagamento per bollo auto e che l’anno sia compreso tra il 2000 ed il 2017.
Se invece della cartella hai ricevuto soltanto un invito o un avviso bonario di pagamento dalla Regione competente ad esigere la tassa, non avrai ancora un carico iscritto a ruolo presso l’agente della riscossione e non sarà possibile metterlo in rottamazione. In tal caso potrai pagare in ritardo l’importo dovuto con la riduzione delle sanzioni che spetta nei casi di ravvedimento operoso.
Per poter aderire alla rottamazione ter è necessario che il carico sia stato già iscritto a ruolo ed affidato all’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) e che questo sia avvenuto nel periodo tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
La data di affidamento del carico, cioè del ruolo esattoriale, è contenuta all’interno della cartella di pagamento e puoi agevolmente verificare se rientra in questo periodo. Se non hai a disposizione la cartella puoi recarti presso uno sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione e richiedere il prospetto informativo della tua situazione debitoria, da cui questa informazione emergerà subito.
La notifica della cartella potrà essere avvenuta anche in epoca successiva al 2017 e dunque anche nel 2018 purché entro il 24 ottobre, data che costituisce il discrimine tra chi può essere ammesso e chi no. Se la cartella ti è stata notificata dopo il 24 ottobre 2018 non potrai quindi rottamarla anche se il bollo fosse riferito ad annualità precedenti.
Questa data è stata scelta perché coincide con la data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che ha introdotto la definizione agevolata chiamata rottamazione ter [1], in modo da fissare uno spartiacque per l’accesso.
Quindi, se il tuo bollo auto è riferito, ad esempio, all’anno 2016 ma non hai ancora ricevuto la cartella (oppure l’hai ricevuta dopo il 24 ottobre 2018) non potrai beneficiare della rottamazione ter; se invece il bollo riguarda un qualsiasi anno che è stato iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 2017 e la cartella ti è stata notificata prima del 24 ottobre 2018, potrai rottamare il debito.
Rottamazione ter bollo auto: quanto e quando si paga?
Dopo aver controllato se la tua cartella rientra nella possibilità di rottamazione, dovrai presentare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione compilando e presentando – entro il 30 aprile 2019 – l’apposito modulo (chiamato DA2018) disponibile sul sito dell’Agenzia o presso gli sportelli.
Dovrai indicare, oltre alle tue generalità e codice fiscale, il numero esatto della cartella alla quale si riferisce il bollo non pagato.
Ricorda di indicare le modalità di pagamento che avrai scelto, barrando l’apposita casella: puoi pagare in unica soluzione, o nel numero massimo di rate previsto dalla norma (cioè 18) oppure in un diverso numero a tua scelta, compreso tra 2 e 17.
Se deciderai per il pagamento in unica soluzione, dovrai effettuarlo entro il 31 luglio 2019. Se invece decidi di pagare nel numero massimo di rate, dunque 18 (è la soluzione più conveniente: la rata sarà più bassa e il tempo sarà maggiore) avrai due rate da pagare nel 2019, una entro il 31 luglio e l’altra entro il 30 novembre; ciascuna di esse ammonterà al 10% del totale dell’importo complessivo dovuto.
Le rimanenti 16 rate saranno tutte di pari importo e copriranno l’80% del debito residuo (il primo 20% lo avrai pagato con le due rate del 2019) e saranno da versare alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.
Gli importi esatti da pagare saranno indicati dall’Agenzia Entrate Riscossione con una comunicazione che ti perverrà entro il 30 giugno 2019 al recapito che avrai indicato nella domanda (indirizzo fisico oppure e-mail, a tua scelta) alla quale saranno allegati anche i bollettini precompilati per effettuare il versamento.
Bollo auto già rottamato non pagato: cosa fare?
Se avevi già usufruito di una delle due precedenti edizioni della definizione agevolata (la prima rottamazione del 2016 o la rottamazione bis del 2017), ma non avevi completato i versamenti dovuti oppure non avevi pagato affatto le rate previste, potrai “recuperare” la rottamazione aderendo alla versione ter senza penalizzazioni ed anzi con qualche vantaggio.
Infatti potrai pagare l’importo dovuto fino a un massimo di dieci rate (le precedenti edizioni arrivavano ad un massimo di cinque). Le scadenze di queste rate saranno le stesse che abbiamo indicato sopra (per l’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre; per gli anni successivi, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre).
Dunque l’unica penalizzazione dell’aver partecipato ad una precedente rottamazione senza aver pagato sarebbe nel fatto che ora avresti a disposizione un numero massimo di rate pari a 10 anziché 18, che, lo ricordiamo, è il numero massimo di rate previsto per chi adesso rottama un bollo auto (o qualsiasi altro tipo di tributo) per la prima volta.
Il vantaggio maggiore è per chi, pur avendo aderito ad una delle precedenti rottamazioni, non aveva poi pagato oppure aveva iniziato a pagare ma poi aveva interrotto i versamenti rateali: infatti ora ha a disposizione 10 rate per saldare il debito, mentre prima il numero massimo era di 5.
Con la presentazione della domanda di rottamazione ter, le precedenti rottamazioni vengono automaticamente revocate: in pratica non dovrai più effettuare i pagamenti secondo il vecchio piano bensì secondo il calendario che ti abbiamo indicato.
Potresti avere qualche bollo scaduto e non pagato per il quale non avevi mai presentato domanda di rottamazione ed altri invece che avevano partecipato alle edizioni precedenti: in questo caso potresti presentare due domande distinte di rottamazione ter (una per le cartelle mai rottamate e l’altra per quelle già messe in rottamazione), in modo da conservare il numero massimo di 18 rate per i bolli rottamati per la prima volta.
Bollo auto in rateizzazione: si può fare la rottamazione ter?
Se in passato, anziché rottamare, avevi rateizzato i tuoi bolli auto, e stavi pagando le rate secondo il piano prestabilito (o anche se avevi interrotto i versamenti), potrai ugualmente aderire alla rottamazione ter: non ha importanza se il piano di rateazione è ancora in piedi oppure è decaduto e se i pagamenti sinora effettuati sono regolari oppure no.
Il vantaggio consiste nel fatto che con la rateizzazione stavi pagando l’intero importo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, mentre con la rottamazione pagherai soltanto la quota capitale: interessi e sanzioni vengono infatti eliminati. Inoltre i pagamenti non avverranno più mensilmente, ma alle scadenze dilazionate che abbiamo esposto.
Con la presentazione della domanda di rottamazione ter, la vecchia rateizzazione diventerà automaticamente inefficace. Questo significa che da tale momento non dovrai pagare neppure le rate mensili maturate nel frattempo: inizierai a pagare, come abbiamo visto, a partire dal 31 luglio 2019, perché dal momento in cui presenti la domanda di rottamazione valgono le nuove regole ed il precedente piano si interrompe.
Quindi se il tuo piano di rateazione prevedeva versamenti mensili ad esempio di 50 euro, presentando la domanda di rottamazione ter a marzo 2019 potrai evitare di versare le rate per i mesi successivi. Pagherai gli importi secondo il calendario della rottamazione ter, iniziando da luglio 2019.
La rottamazione ter congela il fermo amministrativo
Se sul tuo veicolo era stato iscritto fermo amministrativo per bollo auto non pagato, con la rottamazione ter potrai eliminarlo.
La rottamazione ter ha l’importante effetto di bloccare il fermo già dal momento della presentazione della domanda. Infatti aderendo alla rottamazione il fermo sarà sospeso semplicemente pagando la prima rata e quindi potrai circolare liberamente; al completamento dei pagamenti previsti, il fermo verrà infine cancellato.
Dunque basterà presentare la domanda entro il 30 aprile 2019 e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2019 per eliminare al più presto tutti gli effetti di questa fastidiosa procedura esecutiva.
Attenzione però al fatto che il fermo del veicolo potrebbe essere stato iscritto non soltanto per il mancato pagamento del bollo auto ma anche per altri tributi: è importante quindi rottamare tutti i carichi che hanno provocato il fermo, altrimenti non si potrà fruire dei benefici della sua sospensione e cancellazione.
Se invece non hai (ancora) iscritto alcun fermo amministrativo per i tuoi bolli non pagati, è bene sapere che la domanda di rottamazione ter impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi. Dunque è sufficiente aderire, e poi pagare la prima o unica rata entro il 31 luglio, e le successive alle rispettive scadenze, per stare tranquilli anche sotto questo aspetto.
Anche in questo caso vale la regola di non dimenticare che non solo il bollo auto ma anche altre imposte e tasse non pagate possono provocare il fermo dell’auto: quindi se vuoi evitare di ricevere qualsiasi preavviso di fermo amministrativo conviene rottamare ora anche gli altri debiti fiscali.
C’è poi una circostanza fondamentale da rispettare in ogni caso: la puntualità nei pagamenti da effettuare. Il pagamento non può essere ritardato oltre un massimo di 5 giorni dalla scadenza di ciascuna rata dovuta. È un termine perentorio e molto breve.
Se per qualsiasi motivo lo si supera, si perderanno automaticamente tutti i benefici della rottamazione ter, che verrà dichiarata automaticamente decaduta, senza nessun avviso.
In questo modo l’agente della riscossione riattiverà le procedure per recuperare le somme, a partire dal fermo amministrativo che ritornerà ad essere operante.
Bolli auto: eliminati se inferiori a 1.000 euro
Oltre alla rottamazione ter che abbiamo sin qui esaminato, c’è un altro modo previsto dal nuovo sistema di pace fiscale che consente di eliminare interamente l’importo delle tasse dovute per bolli auto scaduti.
Se i tuoi bolli erano di importo inferiore a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) e si riferivano al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, non c’è bisogno di aderire alla rottamazione ter, perché essi verranno automaticamente annullati.
L’importo si calcola non sull’insieme dei bolli dovuti, ma su ciascuno di essi, in base al carico di ruolo: dunque anno per anno e veicolo per veicolo.
Ad esempio se hai un bollo auto che si ripete ogni anno dal 2004 al 2009 per 250 euro all’anno (più interessi e sanzioni, per un totale annuo di 400 euro) il totale supererebbe di molto i 1.000 euro, ma ciascuna partita debitoria sarebbe inferiore a questa soglia: perciò queste voci saranno tutte cancellate. Lo stesso accadrebbe se i veicoli fossero diversi (due o più) purché l’ammontare del bollo di ciascuno, comprensivo di sanzioni e interessi, calcolato alla data del 24 ottobre 2018, non superi i 1.000 euro.
Non avrai bisogno di fare domanda, sarà l’Agenzia Entrate Riscossione ad eliminarli dalla tua situazione debitoria. Quindi in tali casi il debito sarà interamente condonato.
Niente saldo e stralcio per i bolli auto
Un’ultima cosa: per i bolli auto (come anche per le multe stradali) non è possibile invece applicare il “saldo e stralcio” nel caso in cui l’Isee fosse inferiore a 20.000 euro.
Questa agevolazione per i soggetti in difficoltà economica riguarda – nella versione attuale e salvi i ripensamenti futuri del legislatore – solo i debiti fiscali (omessi versamenti di imposte dovute in base a dichiarazioni annuali, come l’Irpef) e quelli previdenziali o assistenziali, come i contributi Inps: tutti gli altri tributi sono esclusi.
Vinicio Paselli