Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Inoltre, qualora siano state contestate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24 alle 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Per le aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.000 euro in caso di violazione del divieto di vendere superalcolici dalle ore 22 alle 6, è invece punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 10.500 euro la violazione dei divieti di somministrazione di superalcolici e di somministrazione di alcolici dalle ore 2 alle 6. Inoltre, qualora nell’arco di un biennio sia reiterata una delle violazione sopra descritte, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l’obbligo di esporre nel locale le relative tabelle.
Vinicio Paselli