Quando è possibile usare in prestito o comodato la macchina intestata a un’altra persona senza dover fare comunicazioni o annotazioni sulla carta di circolazione.
Può capitare di usare l’auto di un familiare, in attesa di avere i soldi per acquistarne una di proprietà, o di chiederla in prestito a un amico perché la propria è dal meccanico. Oppure può succedere di fare un viaggio in compagnia di altre persone e, nei lunghi tragitti, di alternarsi alla guida. In ipotesi del genere, cosa succederebbe se una pattuglia dovesse fermarti e chiederti la carta di circolazione? Notando che non sei l’intestatario del veicolo, rischieresti una multa?
Fino a qualche anno fa, era consentito guidare un’auto intestata a un amico o a un parente senza commettere alcun illecito. La polizia, in caso di controlli, avrebbe chiesto – come di consueto – la carta di circolazione e la patente, ma nessuna conseguenza sarebbe derivata dal guidare un’auto non intestata.
Oggi però le cose sono cambiate. In alcuni casi – ma, come vedremo a breve, non sempre – il nome che risulta sul libretto di circolazione deve essere lo stesso di chi si trova al volante.
Le novità sono scattate a partire dal 3 novembre 2014. In buona sostanza, la legge distingue due ipotesi e le disciplina in modo differente: il caso di chi guida un’auto intestata a un familiare convivente e quello invece di chi guida l’auto di un soggetto – estraneo o anche parente – rispetto al quale tuttavia non ha alcun legame di convivenza. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari da compiere e come fare a guidare un’auto non intestata.
Guidare un’auto del coniuge o di un familiare convivente
Tutt’oggi continua ad essere possibile guidare l’auto di un familiare convivente senza limiti di tempo, ad esempio quella del coniuge o dei genitori. Pertanto, il marito può prestare la propria auto alla moglie e lasciargliela guidare senza che questa rischi contravvenzioni (sempre che i due continuino a convivere sotto lo stesso tetto o non siano separati). Al pari, si può decidere di intestare l’auto alla moglie nonostante ad usarla stabilmente sia il marito. I figli possono prendere in prestito la macchina dei genitori e usarla, anche se neopatentati, come se fosse la propria.
Se la polizia dovesse accertare che il conducente è soggetto diverso dall’intestatario del veicolo non può elevare la contravvenzione quando i due sono legati da un rapporto di familiarità e convivenza. Tali rapporti risultano all’anagrafe del Comune ove, in tempo reale, le autorità possono collegarsi per ricavare la residenza e lo stato di famiglia degli automobilisti. Il che significa che un carabiniere o un agente della polizia di Stato non potrà chiederti, oltre alla patente e al libretto, anche un estratto di residenza o un certificato di famiglia: non sei cioè tenuto a conservarli in auto o a portarli con te.
Guidare l’auto di una persona non convivente
La normativa attuale consente di guidare un’auto intestata a un’altra persona che non sia familiare convivente per non più di 30 giorni. Dopo i 30 giorni scatta l’obbligo di annotare, sulla carta di circolazione, il nome del possessore dell’auto. La comunicazione va fatta, a cura del proprietario o del possessore, alla Motorizzazione (Dtt, dipartimento trasporti terrestri) anche tramite un’agenzia di pratiche auto.
In caso di violazione di tale obbligo scattano multe da un minimo di 516,46 euro a un massimo di 2.582,28 euro oltre al ritiro della carta di circolazione.
Le sanzioni, in ogni caso, scattano solo se il possesso dell’auto altrui è cominciato dopo il 4 novembre 2014 (decorsi i 30 giorni utili per eseguire tale adempimento); invece, coloro che hanno iniziato a possedere l’auto altrui prima di tale data possono continuare a farlo serenamente, senza rischio di multe.
Quindi è ancora oggi legale chiedere a un amico l’auto in prestito perché, ad esempio, la propria è rotta, purché tale situazione non si prolunghi per più di 30 giorni.
La normativa introdotta nel 2014 consente in sintesi:
- l’uso dell’auto di familiari conviventi per un tempo indeterminato e senza limiti;
- l’uso dell’auto di familiari non conviventi per un tempo massimo di 30 giorni;
- l’uso dell’auto di persone non legate da rapporti di familiarità (ad es. amici) per massimo 30 giorni.
In tutti gli altri casi è necessaria l’annotazione alla Motorizzazione.
Attenzione però: l’obbligo di annotazione del possesso dell’auto altrui scatta solo in caso di uso esclusivo e personale del mezzo. Invece quando la macchina è semplicemente condivida tra i soggetti (che la utilizzano indifferentemente per i propri spostamenti, di comune accordo) non c’è bisogno di alcuna comunicazione alla Motorizzazione.
Guidare l’auto di un genitore non convivente
Quando si parla di familiari conviventi la legge intende i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare (in senso anagrafico) e con obbligo di residenza presso lo stesso domicilio.
Pertanto non si può usare, per più di 30 giorni, l’auto del genitore anziano se questi fa parte di un differente nucleo familiare e/o non è residente col figlio. Oltre i 30 giorni, chi usa l’auto del padre o della madre non convivente o nel cui stato di famiglia non è più compreso deve andare alla Motorizzazione e far annotare il proprio nominativo sulla carta di circolazione.
Guidare l’auto di un convivente
Vediamo ora cosa prevede la normativa per le coppie di fatto, ossia i partner conviventi ma non sposati e quindi non legati da vincolo di matrimonio. Solo se i due partner, residenti nello stesso luogo, si sono “segnati” all’Anagrafe come medesimo nucleo familiare non avranno obblighi di annotazione sul libretto di circolazione. Diversamente, l’uso esclusivo e personale della macchina del compagno/a implica l’annotazione sul libretto.
Auto in comodato
In caso di comodato dell’auto superiore a 30 giorni è necessario che il comodatario faccia la comunicazione alla Motorizzazione.
Soggetti legittimati a concedere a terzi il comodato del veicolo sono: il proprietario (od il “trustee”), il locatario (nell’ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l’usufruttuario, l’acquirente (nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore). Ne consegue, pertanto, che è esclusa la possibilità per il comodatario di concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (sub comodato).
Guidare l’auto di un genitore defunto
Immaginiamo che muoia un genitore e che, nelle more della dichiarazione di successione, uno dei figli voglia utilizzare il veicolo. Può farlo o deve provvedere subito alla voltura? Se dovesse verificarsi un incidente, l’assicurazione pagherebbe oppure potrebbe eccepire il fatto che non si è eseguita la voltura del mezzo e, quindi, anche dell’assicurazione?
Nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, prima del disbrigo delle formalità relative alla successione, se il mezzo viene utilizzato da uno di questi per un periodo superiore a 30 giorni sarà opportuno procedere con una “intestazione temporanea” a nome dell’erede.
In pratica, alla morte del titolare del mezzo occorre effettuare il passaggio di proprietà a nome degli eredi, pagare alla Regione di residenza il bollo auto alla scadenza prevista e cambiare il nominativo del proprietario a fini assicurativi. Quindi, quando si eredita un veicolo, si deve autenticare la firma dell’erede o degli eredi sull’atto di accettazione dell’eredità e, contestualmente o entro 60 giorni dall’autentica, bisogna registrare l’atto all’ufficio provinciale dell’Aci Pra o della Motorizzazione o di un’agenzia Sta, che rilascerà il certificato di proprietà e la carta di circolazione aggiornati.
L’autentica di firma viene effettuata gratuitamente dagli sportelli telematici dell’automobilista (i cosiddetti Sta, istituiti presso tutti i Pra, le Motorizzazioni e le agenzie di pratiche auto abilitate) e, nello stesso tempo, viene effettuato il passaggio di proprietà a favore dell’erede.
La mancata richiesta di aggiornamento del certificato di proprietà e della carta di circolazione determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di una multa e del ritiro della carta di circolazione.
In particolare l’articolo 94 del Codice della strada obbliga il nuovo proprietario a chiedere al Pubblico registro automobilistico la trascrizione del trasferimento di proprietà entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuto. Nello stesso termine deve essere chiesto alla Direzione generale della Motorizzazione civile il rinnovo o l’aggiornamento della carta di circolazione e del certificato di proprietà.
L’omissione di questi adempimenti e la circolazione con veicolo per il quale non sono state effettuate tali formalità comporta pesanti sanzioni amministrative.
Quanto, infine, al problema della responsabilità in caso di sinistro, ricordiamo che è tenuto a stipulare la polizza rc auto qualsiasi soggetto pone in circolazione un veicolo e, quindi, oltre al conducente, al proprietario (o in sua vece l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in leasing), anche il comodatario e il detentore occasionale. Questa relazione, di diritto o di fatto, tra l’assicurato e il veicolo può legittimare l’intestazione del contratto di assicurazione a persona diversa dall’intestatario del veicolo stesso al Pubblico registro automobilistico.
Il Codice civile dispone che il proprietario e gli altri soggetti suindicati sono responsabili in solido con il conducente per i danni provocati a terzi (salvo provino che la circolazione è avvenuta contro la loro volontà e in ogni caso per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo). Tale responsabilità è comunque coperta, nel limite dei massimali garantiti, dal contratto di assicurazione obbligatoria.
Vinicio Paselli