Cassazione in difesa di chi guida un’auto altrui: con sentenza 1184/2019, i giudici stabiliscono che il conducente ha sempre diritto a fare ricorso per tutelare la propria patente che ha subìto il taglio di punti in seguito a un’infrazione. Il caso è semplice: il proprietario di una vettura la presta a un automobilista, che commette una violazione grave al Codice della Strada, immortalata da una telecamera. A distanza di qualche settimana, il titolare del mezzo riceve a casa la multa e una lettera in cui gli si impone di comunicare alle Forze dell’ordine il nome del trasgressore: al che, il guidatore può opporsi.
Il conducente, prima di pagare la multa, ha diritto a fare ricorso al Giudice di pace competente entro 30 giorni dalla notifica del verbale: deve pagare 43 euro di tassa allo Stato. Oppure al Prefetto entro 60 giorni, gratuitamente.
Il taglio di punti della patente viene “messo in freezer”: se il guidatore vince il ricorso, niente multa né sottrazione di punteggio; se perde il ricorso, scattano la multa (nel caso del Prefetto, il doppio) e la decurtazione di crediti della patente.
Nulla cambia se l’infrazione è così grave da comportare non solo il taglio di punti della patente, ma anche la sospensione della stessa. La situazione tipica è un eccesso di velocità notevole: oltre 40 km/h rispetto al limite, così come individuato da un autovelox.
Anche in questo caso, il conducente può fare ricorso o al Giudice di Pace o al Prefetto: la sospensione viene congelata in attesa dell’esito del ricorso.
Vinicio Paselli