Fonte: http://www.responsabilecivile.it/scout-speed-e-sempre-obbligatoria-le-segnalazione-del-rilevatore-di-velocita/
Vittoria per il conducente multato da apparecchio scout speed montato sul veicolo della polizia municipale in transito, per mancata presegnalazione obbligatoria
Lo scout speed è uno dei più recenti rilevatori della velocità. A differenza dei precedenti autovelox mobili, provvisti unicamente di telecamera da puntare con precisione in direzione dell’auto in movimento, i gli Scout Speed sono dotati di tecnologia radar che consente di misurare la velocità dei veicoli provenienti da ogni lato, essendo le onde radar in grado di muoversi a 360 gradi. Ci si domanda tuttavia, se anche per essi sia previsto l’obbligo di presegnalazione.
La vicenda
Contro il verbale di violazione del codice della strada, il conducente multato per eccesso di velocità, aveva presentato ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Rimini rilevando la mancanza della presegnalazione obbligatoria, nel luogo in cui la violazione era stata commessa, della rilevazione strumentale della velocità mediante apparecchio “Scout Speed”, montato sul veicolo in transito della Polizia Stradale.
A sostegno della legittimità della sanzione irrogata l’amministrazione aveva, invece, citato l’art. 7.3 dell’Allegato 1 della Circolare ministeriale allegata al D.M. n. 282 del 13.06.2017. Tale norma ministeriale escluderebbe l’obbligatorietà della segnalazione con cartello ben visibile della rilevazione della velocità tramite “scout speed”.
Ma per il giudice riminese il ricorso del conducente era fondato atteso il contenuto dell’art. 142 comma 6 bis C.d.S. e la valenza di tale fonte normativa rispetto alla disposizione contenuta nella predetta circolare ministeriale.
Il rango della norma contenuta nel Codice della Strada è superiore e tale norma ha valenza prevalente essendo di grado legislativo rispetto alla normativa sopra indicata che ha, viceversa, rango e fonte subordinata ad essa.
La decisione
Quest’ultima norma ministeriale che escluderebbe la obbligatorietà della segnalazione con cartello ben visibile della rilevazione della velocità tramite citato “scout speed” non può quindi travolgere ed escludere in alcun modo l’obbligatoria applicazione, anche al caso in esame, dell’art. 142 comma 6 bis C.d.S che prescrive, per l’appunto, l’obbligo di segnalare con dispositivo ben visibile la rilevazione con corso.
Annullata dunque, la sanzione irrogata al conducente per eccesso di velocità e compensate le spese di causa.
Fonte: http://www.responsabilecivile.it/scout-speed-e-sempre-obbligatoria-le-segnalazione-del-rilevatore-di-velocita/
Vinicio Paselli