Alzi la mano chi non è mai uscito di fretta, lasciando la patente a casa oppure ha cambiato borsa e ha dimenticato di prenderla sul comodino o ancora è in ritardo ad un appuntamento e non riesce a trovarla. I casi in cui può avvenire di mettersi alla guida senza patente per dimenticanza o per sbadataggine sono innumerevoli. A volte quando ci si rende conto della cosa, è già troppo tardi e pertanto, non rimane che confidare nella buona sorte e sperare di non essere fermati dalle autorità competenti, ma non è sempre così! Ci sono poi, altre ipotesi in cui l’automobilista può guidare senza patente: si pensi a colui che conduce un’autovettura senza avere mai conseguito la patente, non avendo sostenuto gli esami teorici e di idoneità tecnica alla guida oppure al soggetto a cui è stata revocata ad esempio per motivi di pericolosità sociale o ancora a chi non l’ha rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Qui però, il discorso cambia radicalmente e le conseguenze sono ancora più gravi di quelle della guida senza patente dovuta ad una semplice dimenticanza. La patente può essere anche smarrita, rubata o sospesa e ciò nonostante il guidatore decide ugualmente di guidare. Forse ti stai chiedendo: Cosa succede se giro senza patente? Sappi che, comunque sia, scatteranno per l’automobilista delle sanzioni pesanti. Il Codice della strada infatti, dispone che per poter condurre qualsiasi veicolo, è necessario possedere e portare con sé una serie di documenti tra cui la patente di guida. Vediamo allora nel dettaglio a quanto ammontano le sanzioni previste dal nostro legislatore nel caso in cui si venisse sorpresi alla guida senza patente sia per dimenticanza sia nelle altre ipotesi sopra descritte.
Quali documenti l’automobilista deve avere sempre con sé?
Il Codice della strada prevede che per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
- la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, richiesto per coloro che pur avendo superato il limite di età previsto dal Codice della Strada, guidano veicoli a motore quali autocarri, autotreni, autobus, ecc. a seguito di visita medica specialistica annuale;
- l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida, nonché un documento personale di riconoscimento (è questo il caso di coloro che avendo superato gli esami teorici di guida, sono in possesso del foglio rosa);
- il certificato di assicurazione obbligatoria.
Se il conducente è sprovvisto di più documenti, si applicheranno le singole sanzioni previste per ciascuno di essi; in ogni caso l’operatore di polizia dovrà effettuare anche tutti gli accertamenti necessari sul veicolo, relativi alla targa, al telaio ecc, prima di procedere alla verbalizzazione.
Guida senza patente per dimenticanza
Nel momento in cui gli agenti accertatori dovessero fermare un automobilista e alla domanda di esibire la patente, si sentissero rispondere che l’ha dimenticata, dovranno effettuare innanzitutto dei controlli. Più precisamente provvederanno ad accertare, collegandosi ad un database della motorizzazione civile, che il conducente dica il vero, cioè che abbia effettivamente conseguito la patente e che si tratta di una semplice dimenticanza. Il controllo verrà effettuato sulla base dei dati anagrafici del guidatore.
In caso positivo, gli agenti faranno firmare un verbale all’automobilista, nel quale è contenuto l’invito a presentarsi in una qualsiasi caserma per esibire la patente.
Nel Codice della Strada non è indicato un termine preciso per la presentazione della patente. Tuttavia, il ministero dell’Interno ha specificato che detto termine non deve essere inferiore a 20/30 giorni dalla firma del verbale.
Se il guidatore si presenterà in caserma con la patente nel termine indicato, la questione potrà considerarsi chiusa.
Se invece, non si presenterà, senza giustificato motivo, allora scatteranno le sanzioni, che potranno andare da un minimo di € 431,00 ad un massimo di € 1.734,00.
La dimenticanza momentanea della patente comporterà comunque, una sanzione pecuniaria di ammontare pari ad € 41,00.
Detta multa si applicherà anche nell’ipotesi in cui l’automobilista fosse disponibile a andare a prendere o a farsi portare la patente da una terza persona.
E’ possibile però, fruire di uno sconto del 30% della sanzione nel caso in cui il conducente dovesse pagare nei 5 giorni successivi; in tal caso dovrà versare solo € 28,70.
Guida senza patente di una moto
Le sanzioni previste dal Codice della Strada per l’automobilista che viene fermato alla guida senza la patente, si applicheranno anche a chi verrà pizzicato alla guida di una moto senza patente. Lo stesso dicasi per il caso in cui il conducente dovesse venire fermato alla guida di una moto con una patente di categoria diversa.
Guida senza l’autorizzazione all’esercitazione
Cosa succede se un soggetto al quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (il così detto foglio rosa), viene fermato dalle autorità competenti senza detta autorizzazione?
Bisogna distinguere due ipotesi:
- se a fianco del soggetto è presente, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente, al guidatore verrà applicata una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di € 431,00 ad un massimo di € 1.734,00. La stessa sanzione si applicherà alla persona che funge da istruttore;
- se invece, il soggetto senza foglio rosa, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente valida, si applicheranno le stesse sanzioni previste per il primo caso. Alla violazione conseguirà anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Guida senza patente mai conseguita, revocata o non rinnovata
Esaminiamo ora i casi più gravi in cui il conducente può venire sorpreso alla guida senza patente.
Iniziamo da quello della patente mai conseguita, che fino al 2016 era considerato un reato vero e proprio. Tuttavia, a seguito della depenalizzazione di questo atto illecito, oggi si applica solo una sanzione pecuniaria molto salata che può andare da € 2.257,00 ad € 9.032,00.
E’ prevista anche la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi o in caso di recidiva, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Le stesse sanzioni si applicheranno ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Solo per fare qualche esempio la patente può essere revocata quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge o quando, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo o abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero; ancora per motivi di pericolosità sociale o per motivi di condotta dovuti a gravi infrazioni al Codice della Strada, ecc.
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applicherà altresì, la pena dell’arresto fino ad un anno.
Guida senza patente perché smarrita
Altra ipotesi in cui si potrebbe verificare di guidare senza patente, è quella dello smarrimento o del furto. In entrambi i casi però, il conducente non potrà mettersi alla guida di un veicolo se prima non avrà proceduto alla denuncia.
Infatti, il titolare della patente smarrita o rubata, dovrà presentare la denuncia ad un comando dell’Arma dei Carabinieri o ad un ufficio della Polizia di Stato entro 48 ore da quando si è accorto dello smarrimento o da quando è avvenuto il furto.
Da questo momento in poi, la patente persa o rubata non avrà più alcun valore e se ritrovata, dovrà essere distrutta.
La denuncia potrà essere fatta anche online, collegandosi al sito web della Polizia di Stato o a quello dell’Arma del Carabinieri e compilando gli appositi moduli.
La denuncia inviata telematicamente, dovrà poi, essere formalizzata di persona nelle 48 ore successive all’invio.
L’autorità che avrà ricevuto la denuncia, rilascerà un permesso provvisorio necessario per potere guidare con validità di 90 giorni, decorsi i quali tale permesso scadrà.
Se la patente è duplicabile, il titolare dovrà consegnare 2 fotografie formato tessera all’organo dinanzi al quale ha effettuato la denuncia, che a sua volta, invierà la richiesta di duplicato al Ministero dei Trasporti Terrestri. Il richiedente riceverà direttamente a casa il nuovo documento di guida.
Viceversa, se la patente non è duplicabile, allora l’interessato dovrà fare la richiesta di duplicato ad un ufficio della Motorizzazione.
Guida senza patente perché sospesa
E’ possibile poi, che l’automobilista venga sorpreso alla guida senza patente perché gli è stata sospesa.
Sono numerosi casi in cui è prevista la sospensione della patente: per superamento dei limiti di velocità, per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in caso di sinistro o di sorpasso pericoloso, ecc.
Il Codice della strada prevede che chiunque durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.050,00 a € 8.202,00.
Inoltre, si applicheranno le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applicherà la confisca amministrativa del veicolo.
Vinicio Paselli