Fonte: https://www.gqitalia.it/news/article/se-scappa-pipi-in-autostrada-si-puo-usare-corsia-emergenza-cassazione
Lo ha stabilito la Cassazione: se scappa la pipì in autostrada si può usare la corsia di emergenza per la sosta, anche se non si è in possesso di una certificazione medica. L’urgenza di espletare un bisogno non ha deroghe alla guida. Nella sentenza penale n.13124-2019, la Cassazione ha chiarito la nozione giuridica di malessere che, ai sensi dell’art 176 comma 5 del codice della strada, giustifica la sosta nelle corsie di emergenza delle strade extraurbane e autostrade: non è necessario che il malessere derivi da una patologia, è sufficiente che esso consista in un disagio, anche transitorio, tale da impedire di proseguire la guida con attenzione. Quindi ci si può fermare anche per fare pipì, essendo un disagio transitorio che può impedire all’automobilista una guida attenta e sicura. Non è necessario percorrere decine di chilometri per raggiungere una stazione di servizio o peggio aspettare ancora più a lungo quando si è bloccati in un incolonnamento. Tuttavia prima del pronunciamento della Cassazione era proibito fermare il veicolo per urinare.
Il caso prima della sentenza
Il caso, che ha determinato l’iter, è nato da un’accusa di omicidio colposo rivolta a un tassista che si era fermato lungo la corsia di emergenza e stava risalendo sulla vettura dopo aver espletato il bisogno fisiologico quando vi impattò un motociclo condotto dalla vittima, deceduta nel tamponamento. L’uomo veniva successivamente chiamato a rispondere di omicidio colposo commesso con contestuale violazione dell’articolo 176 C.d.S., comma 5, e per imprudenza, negligenza e imperizia. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di assoluzione del giudice per l’udienza preliminare «perché il fatto non costituisce reato», non solo perché a causa di età e problemi prostatici era legittimato a fermarsi ma anche perché aveva parcheggiato correttamente ben accostato a destra. Contro la sentenza della Corte d’Appello, le parti civili presentavano ricorso in Cassazione, in particolare contestando la qualifica del «bisogno urinario» come «malessere». Tuttavia la Cassazione lo ha respinto come infondato definendo lo status di malessere nel «lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria». Un’incoercibile necessità fisica che «non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione».
Fonte: https://www.gqitalia.it/news/article/se-scappa-pipi-in-autostrada-si-puo-usare-corsia-emergenza-cassazione
Vinicio Paselli