Se si guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, si rischia molto, anche dal punto di vista penale. Ecco quali sono le sanzioni previste dalla legge italiana
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La guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe è un comportamento che mette a rischio la sicurezza di sé e degli altri automobilisti, ciclisti e pedoni. La legge italiana punisce severamente questo comportamento, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche sotto l’aspetto penale. Guidare da ubriachi o sotto effetto di stupefacenti può portare molte conseguenze gravi sia alla persona in sé per sé, che è messo in condizione di commettere anche un reato di natura penale, sia per la patente, sia per l’assicurazione auto.
In questo articolo andremo ad approfondire cosa significa guidare in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, e a spiegare quali sono le principali conseguenze di questo comportamento illecito.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO EFFETTO DI DROGHE: GLI EFFETTI SUL CORPO
Guidare quando abbiamo bevuto molto o quando abbiamo assunto sostanze stupefacenti significa alterare la percezione psichica e fisica, distorcere la visione della realtà, rallentare i riflessi e penalizzare tutte le facoltà intellettive. Saremo quindi più lenti e potremo anche vedere cose che non esistono. Viene meno la lucidità, vengono meno i riflessi, si perde la destrezza e l’attenzione che si dovrebbe avere quando si è alla guida, si va quindi a creare un pericolo per la propria incolumità e quella degli altri.
In una brochure dell’Inail del 2019 sono spiegati molto bene gli effetti a breve e a lungo termine dell’assunzione di alcol e droghe.
Gli effetti a breve e a lungo termine dell’alcol
Per quanto riguarda l’assunzione di bevande alcoliche, la gravità dei sintomi, che variano in base al tasso alcolemico, ovvero alla concentrazione di alcol nel sangue misurata in grammi/litro, dipendono prevalentemente dal genere sessuale, dal peso, dall’età e dall’alimentazione (se si beve a stomaco vuoto, gli effetti arrivano prima e possono essere più devastanti).
Nella seguente tabella, l’Inail elenca i principali effetti a breve termine che comporta l’alcol in base alla quantità assunta:
Tasso alcolemico g/l | Cosa si prova | Conseguenze |
0,2 – 0,5 | Euforia, aumento della fiducia in se stessi, eccessiva loquacità oppure introversione e malinconia | Perdita dell’inibizione, riduzione dell’attenzione e della capacità di giudizio, penalizzata anche la coordinazione |
0,5 – 0,8 | Cambiamenti di umore, nausea, eccitazione emotiva, sonnolenza | Perdita della capacità di giudizio, riduzione della visione laterale e della capacità di vedere soggetti in movimento, alterazione dei riflessi e delle capacità reattive agli stimoli sonori/luminosi |
0,9 – 1,5 | Alterazione dell’umore, rabbia, confusione mentale, senso di smarrimento, tristezza | Importante riduzione della capacità di giudizio e di autocontrollo, comportamenti socialmente inadeguati, difficoltà di linguaggio, alterazione dell’equilibrio, visione compromessa, nausea e vomito |
1,6 – 3 | Stordimento, aggressività, depressione, letargia, apatia | Stato psicofisico gravemente compromesso, aggressività e comportamenti violenti, difficoltà a camminare o a stare in piedi e in equilibrio, ipotermia, nausea e vomito |
3,1 – 4 | Stato di incoscienza | Allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza, vomito e coma |
Superiore a 4 | Difficoltà respiratorie, sensazione di soffocamento e di morte | Rallentamento del battito cardiaco, fame d’aria, coma, morte |
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, l’Inail cita la dipendenza dall’alcol, con tutte le gravi conseguenze che ciò può comportare.
Guida sotto effetto di droghe: cosa succede
L’assunzione di droghe, ovvero di sostanze psicotrope o stupefacenti, comporta serie conseguenze al sistema nervoso centrale e ai comportamenti del soggetto che ne fa uso.
L’Inail ha spiegato nella seguente tabella i principali effetti (soggettivi e oggettivi) che comporta l’assunzione di una droga specifica e la loro durata.
Droga | Effetti soggettivi | Durata | Effetti oggettivi |
Cocaina | Sensazione di estrema sicurezza, vigilanza, iperattività, euforia, maggiore facilità di socializzazione e relazione | 10-20 minuti | Accelerazione del battito cardiaco e del respiro, dilatazione delle pupille, forte agitazione, insonnia, morte per overdose o taglio errato |
Marijuana e Hashish | Aumento reattività verso stimoli esterni, superamento delle inibizioni, sensazione di leggerezza ed euforia seguita da rilassamento, alterazione delle percezioni visive e spazio-temporali | 2-3 ore | Occhi rossi, tachicardia, aumento della salivazione e del senso di fame, stanchezza, coordinazione incerta, irritabilità, ansia, depressione |
Allucinogeni | Percezione distorta della realtà, alterazione dello stato di coscienza, sensazione di dissociazione dal corpo | 1-8 ore | Nausea, vomito, senso di vertigini, dilatazione delle pupille, ansia, tachicardia, attacchi di panico, insensibilità al dolore |
Anfetamine | Energia elevata, iperattività, sensazione generale di benessere, riduzione della resistenza psicologica, illusione di sintonia emotiva con sconosciuti | 6-12 ore | Ipertensione, nausea, tachicardia, crampi muscolari, agitazione, insonnia, distorsione delle percezioni sensoriali |
Eroina | Sensazione di estremo piacere, rilassamento, senso di distacco dai problemi quotidiani | 4-6 ore | Labbra secche, restringimento delle pupille, nausea, vomito, prurito, articolazioni pesanti, sonnolenza, confusione mentale, rallentamento del battito cardiaco e della respirazione, morte per overdose o taglio errato |
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SANZIONI E MULTE PREVISTE DALLA LEGGE
Si considera guida in stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico è superiore alla soglia permessa, ovvero 0,51 grammi. Sotto questo limite non si è sanzionati, a meno che non si sia neopatentati, ovvero si abbia conseguito la patente da meno di 3 anni: in quest’ultimo caso la soglia di tolleranza è pari allo 0.
A livello normativo, bisogna fare riferimento agli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada. Nel dettaglio, l’art. 186 vieta di guidare in stato di ebbrezza dopo aver assunto bevande alcoliche. Chi guida in stato di ebbrezza e supera le soglie consentite di tasso alcolemico è punito come segue:
Tasso alcolemico | Multa | Sanzioni amministrative accessorie | Arresto |
0,5 – 0,8 g/l | Da 543 € a 2.170 € | Sospensione patente di guida da 3 a 6 mesi | / |
0,8 – 1,5 g/l | Da 800 a 3.200 € | Sospensione patente di guida da 6 mesi a 1 anno | Fino a 6 mesi |
Oltre 1,5 g/l | Da 1.500 € a 6.000 € | Sospensione patente di guida da 1 a 2 anni | Da 6 mesi a 1 anno |
In caso di recidiva nell’arco di 2 anni, la patente viene revocata e il veicolo viene sempre confiscato con la sentenza di condanna, a meno che non appartenga a un soggetto terzo estraneo al reato commesso.
Se colui che ha guidato in stato di ebbrezza ha provocato un incidente, le pene elencate nella tabella soprastante raddoppiano e il veicolo viene posto a fermo amministrativo per 180 giorni.
Il suddetto articolo specifica che gli organi di Polizia Stradale hanno la possibilità di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche tramite l’utilizzo di apparecchi portatili. In caso di esito positivo, il conducente sarà accompagnato presso il comando o ufficio più vicino per effettuare l’accertamento con procedure e strumenti determinati dal regolamento.
Se il conducente rifiuta l’accertamento, la legge prevede l’applicazione della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo (se il conducente è anche proprietario del veicolo stesso), più l’obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica.
Se il fatto non costituisce reato, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, che consiste nello svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività. La durata di questa attività va intesa utilizzando la seguente corresponsione: 250 euro = 1 giorno lavorativo.
Ricordiamo che le soglie di tolleranza sono pari allo 0 per i neopatentati e comunque per i conducenti di età inferiore a 21 anni, nonché per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose e di persone e per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri veicoli destinati al trasporto di persone.
Nel caso in cui in tali conducenti sia riscontrato un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, sarà comminata la sanzione consistente in una multa da 168 € a 672 €. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, la patente viene sempre revocata.
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE: SANZIONI E COSA DICE LA NORMATIVA
Il riferimento normativo che elenca le sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droghe è da ricercarsi nell’articolo 187 del Codice della Strada, che tratta specificamente il tema della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Chi guida sotto l’effetto di droghe è punito con un’ammenda da 1.500 € a 6.000 € e con l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Inoltre, incorre nella sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Nel caso in cui il conducente non sia il proprietario del veicolo e quest’ultimo sia estraneo al reato, la durata della sospensione della patente viene raddoppiata.
Come nel caso dei conducenti in stato di ebbrezza, anche per i guidatori che hanno assunto droghe vige la possibilità da parte della Polizia stradale di farli sottoporre ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove. In caso di esito positivo, i conducenti dovranno essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Su questi accertamenti si è espressa anche la Corte di Cassazione con alcune recenti sentenzi, che hanno legittimato la richiesta della Polizia stradale di sottoporre il conducente agli accertamenti presso una struttura sanitaria (il rifiuto di sottoporsi a questi accertamenti costituisce invece reato) e che per comminare la sanzione prevista dalla legge è necessario che il conducente abbia guidato la vettura in stato di alterazione psico-fisica dovuto dall’assunzione di droghe (le tracce di queste sostanze, infatti, permangono nel corpo anche quando l’effetto della droga è svanito).
Infine, anche in questa eventualità, se il fatto non commette reato, la pena detentiva/pecuniaria può essere sostituita dai lavori di pubblica utilità.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DROGA: COSA SUCCEDE IN CASO DI INCIDENTE
Se il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni vengono raddoppiate, e il veicolo viene posto in fermo amministrativo per 180 giorni. Quest’ultima condizione non è evasa se la vettura appartiene a un soggetto terzo estraneo ai fatti.
Inoltre, se il valore del tasso alcolemico rilevato nel conducente responsabile dell’incidente è superiore a 1,5 g/l, la patente di guida viene sempre revocata.
Lo stesso avviene per il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti che hanno alterato il suo stato psico-fisico. Infatti, come stabilisce il Codice della Strada, se il guidatore sotto l’effetto di droghe ha causato un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DROGA: COME SI EFFETTUA IL CONTROLLO
La condizione di alterazione psico-fisica del conducente può essere dimostrata tramite accertamenti biologici contestualmente a dati sintomatici rilevati al momento dell’infrazione (non è necessaria un’analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici).
Nel caso dell’alcol, la normativa prevede che il conducente possa essere sottoposto a un accertamento alcolimetrico tramite l’utilizzo dell’etilometro, uno strumento che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame è ripetuto per un paio di volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
COME DIFENDERSI IN CASO DI CONTROLLO
Abbiamo detto che rifiutarsi all’accertamento costituisce reato. Se ci si rifiuta di sottoporsi all’accertamento, quindi, è come se fosse stato rilevato il livello più grave dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione psico-fisica. A seguito di un accertamento che dia esito positivo, c’è poco da fare, se non pagare l’ammenda prevista, oppure scegliere di svolgere in sostituzione lavori di pubblica utilità.
Se l’auto è un mezzo indispensabile per recarsi a lavoro, si può richiedere un permesso di guida giornaliero, ma solo se la patente è stata sospesa e non revocata e se l’evento che ha causato la sospensione non sia stato un incidente. Inoltre, il permesso può essere richiesto solo per una limitata fascia oraria giornaliera (max. 3 ore), se la finalità sia da ricollegare alle agevolazioni previste dalla Legge 104 o se sia impossibile raggiungere il luogo di lavoro tramite mezzi pubblici o usufruendo di altre modalità.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DROGA: CONSEGUENZE SULLA PATENTE
Chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti incorre in pesanti conseguenze anche sulla patente, che come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, può essere sospesa e, nei casi più gravi, anche revocata. Inoltre, la guida sotto l’effetto di alcol e droghe comporta la decurtazione di 10 punti della patente. I neopatentati beccati a guidare dopo aver bevuto o assunto droghe, quindi, perderebbero immediatamente la licenza di guida.
LE CONSEGUENZE SULL’ASSICURAZIONE AUTO
Guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe può far entrare in gioco anche pesanti conseguenze sull’assicurazione auto, principalmente quando si causa un incidente.
Innanzitutto, bisogna specificare che la compagnia assicuratrice che ha come cliente il conducente ubriaco sarà tenuta a risarcire i danni causati. Tuttavia, in seguito potrà rivalersi sul suo cliente, chiedendogli il rimborso di quanto erogato.
La compagnia assicuratrice sarà tenuta a risarcire i soggetti terzi danneggiati e in seguito potrà eseguire un’azione di rivalsa nei confronti del suo cliente, fino al massimale previsto dalla polizza stessa.
Attenzione, però: va fatta un’importante precisazione, a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 12900 del 13 aprile 2021). L’azione di rivalsa può essere eseguita solo nel caso in cui gli incidenti siano causati dal conducente in cui sia stato rilevato un tasso alcolemico superiore alle soglie previste dalla legge. Se il conducente che ha causato un incidente ha 30 anni e 10 anni di esperienza alla guida e gli viene rilevato un tasso alcolemico inferiore a 0,50 g/l, la compagnia assicuratrice non potrà procedere con la rivalsa.
Cliente e compagnia assicuratrice possono però accordarsi su una clausola opzionale al momento della stesura del contratto che lega la compagnia all’assicurato e che consiste in una polizza di rinuncia alla rivalsa. Con questa opzione, che ovviamente ha un costo aggiuntivo non indifferente sulla spesa complessiva della polizza, la compagnia rinuncia a rivalersi sull’assicurato in caso di incidente. Questa garanzia opzionale non è offerta da tutte le compagnie assicuratrici e comunque, visto il tema che si sta affrontando, non è neppure raccomandata: questa clausola esiste solo per tutelare il conducente che ha causato un incidente e in cui è stato rilevato un tasso alcolemico leggermente superiore alla soglia prevista. Resta tuttavia doveroso precisare che, come recita una nota pubblicità progresso, “o guidi o bevi”.
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28/01/2023
fonte: alVolante.it