La legge, ma soprattutto il buonsenso, ci dice che non si deve guidare sotto gli effetti dell’alcol. Da un punto di vista del Codice della Strada c’è una differenza per chi guida da tanto e per chi ha lo status di neopatentato. Per questi ultimi, infatti, il tasso alcolemico deve essere, in caso di controlli, pari a zero. Questo perché il neopatentato è soggetto alla doppia decurtazione dei punti nei primi tre anni dalla data in cui ha acquisito la licenza di guida.
La legge di riferimento in materia di alcool test fa riferimento al decreto legge 285 art. 186 del 30 aprile 1992. Questa legge consente alle forze dell’ordine l’utilizzo dell’etilometro e ne fissa anche i valori di riferimento. Alla sanzione pecuniaria si aggiungerà quella amministrativa, che prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente. La multa si fa più consistente se il tasso alcolemico supera 0,5 grammi ma non va oltre 0,8 grammi di etanolo. In questo caso si pagherà tra i 206 e i 936 euro, con una decurtazione di 10 punti dalla patente (diventa il doppio per un neopatentato).