In caso di problemi al momento dell’acquisto dell’autovettura è possibile recedere dal contratto per giusta causa, dimostrando i vizi in essere, ossia i difetti dell’auto, sia che l’auto sia nuova, sia che sia usata. Non è invece possibile effettuare il recesso se l’auto è in buone condizioni, salvo diverse condizioni pattuite nel contratto; nel qual caso è probabilmente inserita nel contratto una penale da pagare oppure una caparra penitenziale, da lasciare al contraente in caso di esercizio del diritto di recesso.
In caso invece di un notevole ritardo di consegna dell’auto, è possibile ottenere il rimborso di quanto anticipato e chiedere eventuali danni alla controparte.
Diversa è l’ipotesi del recesso acquisto auto in presenza di vizi: l’auto difettosa è coperta da garanzia legale per due anni dall’acquisto. Nel caso di auto usata, la garanzia può essere ridotta ma non può mai essere inferiore a dodici mesi. Se, pertanto, l’auto presenta dei vizi, si potrà senz’altro portarla dal venditore e chiedere la riparazione o, in alternativa, la sostituzione. Solo nel caso in cui queste ultime due operazioni non siano possibili si potrà chiedere la risoluzione del contratto (ottenendo così la restituzione del prezzo e l’eventuale risarcimento danni) oppure la riduzione del prezzo in misura proporzionale al difetto.
La restituzione dell’auto in caso di vizi, però, non è equiparabile al recesso vero e proprio: quest’ultimo, infatti, è istituto giuridico che prescinde dall’inadempimento del venditore. Come visto, di recesso si può parlare solamente nelle ipotesi in cui esso sia previsto nelle condizioni contrattuali oppure nei casi di acquisto a distanza o al di fuori dei locali commerciali, evenienze invero assai rare per la compravendita di automobili.
Vinicio Paselli