Si considerano neopatentati coloro i quali a partire dal 8 Febbraio 2011 hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni nelle categorie A2, A, B1 e B. Sono neopatentati anche quelli che hanno ottenuto una nuova patente a seguito della revoca della precedente. Inoltre, la normativa in vigore consente ai conducenti di qualsiasi Paese extra UE, residenti in Italia da almeno un anno, di convertire la loro patente di guida. Alla consegna della nuova patente italiana, pertanto, anche l’automobilista straniero, a prescindere dall’età o dall’anno di conseguimento della patente del proprio Paese, viene considerato come un neopatentato e sarà dunque soggetto alle limitazioni alla guida contenute nel Codice della Strada. L’art. 117 del Codice della Strada, al primo comma, stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito superare determinati limiti di velocità.
Nel dettaglio, per i neopatentati, il limite di velocità da dover rispettare sarà pari a:
– 100 Km/h in autostrada;
– 90 Km/h sulle strade extraurbane principali.
Inoltre i titolari di patenti di categoria B per il primo anno dal rilascio della patente non potranno mettersi alla guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara (il peso del mezzo), superiore a 55 kW per tonnellata; nel caso di veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone, fino a un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW (95 CV).
Le limitazioni, invece, non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188 del Codice della Strada e dunque munite del necessario tagliando, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
Qualora si volesse verificare se il veicolo che il neopatentato (di categoria B) intende guidare sia ricompreso nei limiti previsti dalla legge, sarà possibile collegarsi al Portale dell’automobilista e inserire la targa dello stesso nell’area apposita.
Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame della patente previsto dall’articolo 121 del Codice della Strada.
Il neopatentato che sia trovato a violare tali disposizioni, sarà soggetto al pagamento di una sanzione da 152 a 608 euro, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.
Inoltre per i conducenti con età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici, basterà rintracciare un tasso alcolemico superiore a zero per decurtare dieci punti dalla patente e comminare le sanzioni previste, inclusa la sospensione della patente fino a successiva verifica del tasso alcolemico. La norma riguarda anche i guidatori professionali in genere.
Vinicio Paselli