Ha numero 3416/17 ed è stata emessa dalla III Sezione della Corte di Cassazione: si tratta di una sentenzache rischia di essere rivoluzionaria per quanto riguarda il mondo dell’Assicurazione auto.
Al centro della disputa giuridica è il risarcimento diretto dei danni RC auto da parte della propria assicurazione in caso di incidenti stradali che coinvolgano più di due veicoli. Nello specifico, la Cassazione ha reinterpretato il regolamento di esecuzione della procedura di liquidazione risalente a oltre dieci anni fa e, cambiando quindi la relativa prassi, ha accettato l’ipotesi che il risarcimento diretto sia applicabile anche quando i veicoli coinvolti in un incidente siano più di due, a patto che il responsabile sia uno solo.
Per arrivare a questa conclusione, gli Ermellini hanno ‘riletto’ il regolamento di applicazione del risarcimento diretto, che definisce “sinistro” l’avvenuta collisione tra “due veicoli a motore senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”: anziché sottolineare la collisione tra due veicoli, la Cassazione ha posto l’accento sulla responsabilità, ovvero sulla condizione che ce ne sia solo uno responsabile.
Quindi, si potrà chiedere il risarcimento diretto anche in caso di più veicoli coinvolti, stante la responsabilità del guidatore di un’unica vettura. Secondo i giudici, infatti, questa interpretazione è fedele al principio enunciato dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni e non sarebbe valida, appunto, solo se ci fosse un ulteriore responsabile con relativo coinvolgimento di un’altra assicurazione.
“La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private – si legge nella sentenza – che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione”.
“Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”, specifica il testo della Cassazione.