(ClubAlfa Magazine)
Con l’inizio del 2017 entrano in vigore una serie di aggiornamenti normativi in materia di seggiolini per bambini. Queste nuove normative non modificano l’articolo 172 del Codice della Strada e consentono l’utilizzo dei seggiolini già acquistati. In ogni caso vengono introdotte diverse novità che andranno ad interessare, in primo luogo, le aziende produttrici e, di conseguenza, i consumatori.
Il Codice della Strada ribadisce quello che è il principio fondamentale che regola l’utilizzo dei seggiolini. I bambini devono essere assicurati al sedile tramite un sistema di ritenuta omologato. Dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove norme sull’omologazione dei seggiolini per auto, studiate per massimizzare la sicurezza dei passeggeri più piccoli che rappresentano la categoria più a rischio in caso di incidente.
Le novità normative vanno a modificare la normativa europea ECE R44 andando a mutare alcuni parametri per la scelta dei seggiolini e l’uso degli adattatori, ovvero i rialzi che permettono di regolare la posizione di un bambino in auto. Con le nuove norme, i cuscinetti senza braccioli da appoggiare al sedile per sollevare il bambino all’altezza delle cinture di sicurezza sono vietati sino a 125 cm di altezza al fine di garantire una sistemazione delle cinture intorno a spalle e torace e non all’altezza del collo, un’area particolarmente a rischio in caso di incidente.
Per i bambini di statura inferiore ai 125 cm la nuova normativa entrata in vigore da questo mese va a vietare l’utilizzo di rialzi o l’omologazione di seggiolini senza schienale. La vendita di seggiolini già prodotti ed ancora in circolazione che non rispettano questa nuova norma sarà consentita sino alla prossima estate quando, con l’entrata in vigore della norma R129-02, ne sarà vieta la distribuzione.
A conti fatti, con la nuova normativa sui seggiolini auto l’altezza del bambino diventa il criterio fondamentale per l’omologazione dei vari prodotti in sostituzione del peso. Resta confermato, in ogni caso, l’articolo 172 del Codice della Strada “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato” Nei casi in cui tale norma non venisse rispettata, l’autista andrà in contro ad una multa di 81 Euro e alla perdita di 5 punti sulla patente.
Con le nuove norme possono essere utilizzati tutti i seggiolini auto in circolazione con l’esclusione dei prodotti omologati in relazione alle direttive UN ECE R44 01 e della UN ECE R44 02, in vigore fino a metà anni 90 ed oggi non rispondenti più alla normativa.
Seggiolini auto utilizzabili: Riepilogo
Grippo 0/0+: Si tratta dei primi seggiolini da utilizzare. Sono culle o “navicelle” in cui il neonato viene collocato in posizione sdraiata. Dopo i 6 mesi di vita, invece, si passa alla posizione “ovetto” in cui il bambino viene collocato in posizione quasi orizzontale. I dispositivi di questo gruppo sono utilizzati per un peso non superiore ai 10-13 chilogrammi e sino ai 12-24 mesi d’età.
Gruppo 1/2: Si tratta di seggiolini con schienale, braccioli ed imbracatura da usare dai 2 ai 6 anni d’età a seconda della corporatura del bambino. Il peso indicativo del bambino va da 9 a 25 chilogrammi. Sul mercato esistono tre differenti tipologie di seggiolini: Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 1/2.
Gruppo 3: I seggiolini di questo gruppo comprendono i “rialzi” utilizzati per portare il bambino all’altezza giusta per poter essere assicurato al sedile con le cinture di sicurezza in dotazione all’auto. Con la nuova normativa, tali seggiolini sono utilizzati per i bambini di altezza superiore ai 125 cm (per un’altezza inferiore è obbligatorio lo schienale) e con peso non superiore ai 36 kg. L’età massima per l’utilizzo è di 12 anni.
autore: Davide Raia – ClubAlfa Magazine – 14/01/2017
Seggiolini auto 2017: nuove norme per garantire la sicurezza dei bambini