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La Cassazione rigetta il ricorso dell’automobilista danneggiato da un oggetto metallico sulla carreggiata autostradale, probabilmente caduto da poco
17 Ottobre 2016 -Antonio Benevento
SFRECCIANDO SULLA ROMA-FIRENZE, ALL’IMPROVVISO L’OSTACOLO
Dalla sentenza della Suprema Corte non si evince di preciso di che tipo fosse l’ostacolo, che si precisa essere un grosso oggetto metallico, sul tratto autostradale Roma Firenze, a quanto pare talmente ingombrante da rendere impossibile effettuare una manovra di emergenza. E il dato non viene contestato. Tuttavia, il Tribunale di Roma prima, la Corte d’Appello poi, hanno respinto le richieste di risarcimento del danneggiato, ritenendo la presenza dell’ingombro metallico non imputabile alla condotta del gestore stradale. In altri termini, non si poteva pretendere dalla società che gestiva l’autostrada un comportamento più attento e diligente di quello tenuto e per questo quella non può essere condannata a pagare alcun danno.
AL DI LA’ DI QUESTIONI FORMALI, ERA UNA SITUAZIONE IMPREVEDIBILE
La difesa dell’automobilista danneggiato aveva portato diversi argomenti all’attenzione degli Ermellini, in particolare sulla qualificazione giuridica della fattispecie, che secondo il ricorrente può essere considerata sia responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), sia danno da fatto illecito (art. 2043 c.c.), sia inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.). Ma per la Suprema Corte la qualificazione giuridica degli obblighi del gestore stradale non cambia il dato più importante, che è quello della imprevedibilità della presenza sulla carreggiata autostradale, dell’ostacolo metallico, che esonera il gestore stradale da ogni responsabilità, in quanto ipotesi di caso fortuito. Né, soggiunge la Corte, può accogliersi la contestazione di omesso controllo sulla sicurezza dei mezzi in transito: un controllo volto ad escludere l’accesso ai mezzi non completamente sicuri finirebbe “per compromettere l’obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione e all’uso di siffatte strutture (autostrade n.d.a.)”. A definitiva conferma della bontà del giudizio d’appello, gli Ermellini pongono anche il fatto che nessun impegno critico sia stato profuso dal ricorrente per contestare il dato della brevità del lasso di tempo tra la caduta sulla strada dell’ostacolo e l’impatto. Per tutto questo rigettano il ricorso e lo condannano alle spese.
LA DIFFICOLTA’ DEL DANNEGGIATO IN AUTOSTRADA
Le autostrade nascono per consentire di viaggiare a velocità sostenute in condizioni di sicurezza. Ma in realtà è difficile garantire la piena sicurezza su vaste tratte. Esiste un cono d’ombra in cui la responsabilità del gestore stradale è difficile da individuare, in funzione della difficoltà di provare che questi abbia avuto il tempo di adoperarsi e non lo abbia fatto. Per il danneggiato, infatti, dar prova del fatto che il un oggetto fosse noto al gestore , e non da pochissimo tempo, è piuttosto difficile. Diverso è il caso in cui l’insidia è chiaramente dovuta a carente manutenzione, come nel caso di una buca, o di una parte della stessa autostrada (guard rail, giuntura di viadotto, new jersey) che per incuria è divenuta pericolosa. Oppure in caso di maltempo, può darsi che il giudice riconosca una negligenza (per un caso di responsabilità del gestore di autostrade in caso di strada ghiacciata vedi questo articolo). Perchè l’ostacolo venga riconosciuto frutto di una mancanza del gestore, è necessario invece che si dia prova dell’eccessivo lasso di tempo trascorso dalla segnalazione alla rimozione, il che è difficile, se pur non impossibile (come documentato da SicurAUTO in questo articolo). Da considerarsi soprattutto, che laddove il danno non sia causato da un’evidente responsabilità del gestore, come nel caso appunto di deterioramento dell’autostrada stessa, è probabile che in fase stragiudiziale la società che gestisce l’autostrada neghi il risarcimento, e non tutti possono permettersi di rischiare andando in causa. Non resta che tenere gli occhi bene aperti e non spingere troppo sul pedale dell’acceleratore.