Fonte: https://www.laleggepertutti.it/290070_cartello-segnalazione-tutor-e-contestazione-multa
Come deve essere fatto il cartello che segnala il controllo elettronico della velocità media? Può essere lo stesso dell’autovelox?
Quando si vede il cartello con la scritta «Attenzione: controllo elettronico della velocità» si è portati a frenare immediatamente per poi riprendere un’andatura allegra dopo aver superato la telecamera. Se, però, l’apparecchiatura è di quelle che misurano la velocità media e non quella istantanea, all’automobilista non basta inchiodare subito per evitare la multa: dovrebbe, infatti, rispettare il limite di velocità nel tratto di strada che va dalla “porta di ingresso” a quella di “uscita”. Il cartello stradale è, quindi, molto importante per comprendere quale tipo di controllo viene effettuato: se cioè con autovelox o con tutor. Ma cosa dice la legge a riguardo? Come deve essere il cartello di segnalazione del tutor e come sollevare eventualmente una contestazione contro la multa? La risposta è stata fornita a più riprese dalla giurisprudenza. L’ultima sentenza è del tribunale di Latina.
Come l’autovelox anche il tutor deve essere presegnalato con un cartello visibile e di dimensioni tali da poter essere avvistato dal conducente con facilità. Il cartello non deve essere nascosto tra la vegetazione o da altra segnaletica.
La legge non indica quanto distanza ci debba essere tra il cartello e il tutor. La Cassazione, con riferimento però all’autovelox – ma lo stesso principio può essere recepito anche con riferimento al tutor – ha detto che è necessario un congruo anticipo. Il senso è quello di graduare la distanza a seconda della strada e della velocità di percorrenza; lo scopo è di evitare frenate improvvise alla vista della telecamera che potrebbero creare il rischio di qualche tamponamento.
Viene, invece, definitiva una distanza massima tra il cartello e il tutor: 4 km. Oltre questi, il cartello va ripetuto o la multa è nulla.
Stabilito che il tutor deve essere presegnalato al pari dell’autovelox e che l’assenza della segnaletica rende impugnabile l’eventuale contravvenzione, vediamo come deve essere scritto il cartello.
Sul punto, la giurisprudenza, confermata dalla sentenza in commento, ha specificato che non basta indicare, come per l’autovelox «controllo elettronico della velocità» perché questa dicitura fa implicitamente riferimento a un controllo della velocità istantanea, quella cioè captata in uno specifico punto. Invece, il controllo del tutor si estende su un tratto molto più ampio, tra un punto d’inizio (cosiddetta «porta di ingresso») e un punto di arrivo (cosiddetta «porta di uscita»). Pertanto, la multa elevata dal tutor, dinanzi al quale ci sia un semplice cartello che indica il «controllo elettronico della velocità» è illegittima.
Ma allora come deve essere il cartello per il tutor? Sicuramente diverso da quello previsto per l’autovelox; esso deve, infatti, indicare che il controllo viene eseguito sulla velocità media. E allora due sono le possibili alternative: o il segnale indica esplicitamente che, sul tratto di strada, è presente un tutor oppure si scrive «controllo elettronico della velocità ‘media’», laddove proprio la presenza parola «media» serve a distinguere il tipo di accertamento fatto dalla polizia.
Bisogna chiarire che il monitoraggio in corso riguarda la velocità media dei mezzi su tutto il tratto, pena la lesione del principio di affidamento del conducente: d’altronde si configura un interesse pubblico dell’amministrazione a garantire l’osservanza dei limiti sull’intero segmento monitorato.
Del resto, se non si precisa che a essere misurata è la velocità media e non istantanea del veicolo, al conducente risulta visibile soltanto la porta d’ingresso del tutor, in barba all’obbligo di trasparenza che deve sempre rispettare la Pubblica Amministrazione, anche quando fa i controlli sulle violazioni del Codice della strada. E’ la stessa direttiva Minniti a spiegare che i sistemi di velocità media devono effettuare un controllo su tratti di strada non troppo brevi se vogliono davvero svolgere la loro funzione, che è anche quella di educare gli automobilisti a rispettare i limiti.
Potrebbe succedere che una telecamera, montata sul cavalcavia per funzionare come tutor, venga invece predisposta per rilevare solo la velocità istantanea e, quindi, funzioni come autovelox. In questo caso, ossia quando il tutor funziona come autovelox la cartellonistica stradale non deve specificarlo. La multa è valida anche se l’avviso agli automobilisti recita «Tutor attivo: controllo elettronico della velocità». Il fatto che il tutor sia, invece, adoperato per rilevare – al pari di un autovelox – la velocità istantanea non rileva ai fini della segnaletica.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/290070_cartello-segnalazione-tutor-e-contestazione-multa