Bollo auto: non è dovuto se si dimostra il passaggio di proprietà alla scadenza.
Tempo fa hai venduto la tua auto di seconda mano a un tale conosciuto su internet. Dopo che siete stati in Comune per autenticare le firme sul certificato di proprietà, così formalizzando la vendita del mezzo usato, ti sei completamente disinteressato della vicenda. Hai ritenuto, in buona fede, che il nuovo titolare avrebbe completato l’iter amministrativo effettuando – così come previsto dalla legge – l’annotazione al Pra del passaggio di proprietà. Invece – probabilmente perché non aveva i soldi per versare le relative imposte – non lo ha fatto. Così la Regione, rilevando che l’intestatario del mezzo sei ancora tu e che per le lo stesso non è stato pagato il bollo auto, ti ha inviato un avviso di accertamento. Non intendi pagarlo e pertanto decidi di fare opposizione. Che chance di vittoria hai? È davvero necessaria la trascrizione al Pra dell’atto di vendita? La questione è stata sottoposta alla Cassazione che ha stilato una guida su come comportarsi in caso di richiesta del bollo auto dopo il passaggio di proprietà.
Avviene spesso che, nonostante l’atto scritto di vendita dell’auto, autenticato dal pubblico ufficiale e quindi munito di data certa, il nuovo titolare non provveda poi ad annotare detto passaggio di proprietà al Pra. Tale situazione finisce per incidere sui registri pubblici e quindi sull’identità del responsabile per eventuali contravvenzioni stradali o inadempimenti agli obblighi fiscali. Così le multe e le richieste di pagamento del bollo auto continueranno ad essere inviati al vecchio proprietario. Questi ha due modi per evitare di subire ulteriori richieste non giustificate:
- o annotare, a proprie spese, l’atto di vendita al Pra (e magari poi rivalersi sull’acquirente delle spese sopportate);
- oppure avviare un procedimento civile innanzi al giudice di pace volto a far dichiarare la perdita del possesso. La sentenza sarà poi depositata al Pra affinché venga aggiornato il pubblico registro automobilistico.
Ma nel frattempo, che succede alle multe e ai bolli auto indirizzati al venditore? Devono essere pagati? Ecco cosa dice la Corte di Cassazione con riferimento al bollo auto (ma il principio può essere esteso anche alle contravvenzioni).
Bollo auto dopo la vendita: come non pagarlo
La tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari. Tanto dispone la legge. Tuttavia non è una regola ferrea: il venditore infatti può dimostrare con un atto avente data certa di aver venduto l’auto prima della scadenza del termine per il versamento dell’imposta. In termini giuridici si dice che quella stabilita dalla legge non è una “presunzione assoluta” ma “relativa”, ossia che ammette la prova contraria.
Dunque è vero che a pagare il bollo è colui che, alla data di scadenza dell’imposta, risulta intestatario del veicolo secondo quanto riportato al Pra, ma questi può comunque fornire la dimostrazione del passaggio di proprietà avvenuto in epoca anteriore, dimostrazione che deve avvenire con un documento scritto avente data certa.
Questo documento è sicuramente l’atto di vendita con le firme delle due parti autenticato dal pubblico ufficiale (di solito un addetto del Comune o il notaio).
Quindi, se il venditore riceve l’avviso di accertamento con la richiesta di versamento del bollo auto per una annualità successiva al trasferimento del mezzo, può presentare opposizione entro 60 giorni dimostrando l’avvenuto passaggio di proprietà con atti aventi data certa (così come risultante dalle relative annotazioni nel certificato di proprietà della vettura medesima)
Del resto il Codice della strada stabilisce che:
- ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa;
- in tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
Valore delle annotazioni al Pra
Da questa pronuncia si intuisce che le risultanze del Pra non hanno valore di presunzione assoluta ma relativa, superabile cioè da prova contraria con l’atto di vendita autenticato da pubblico ufficiale.
Vinicio Paselli