Vendita, rottamazione e furto della vettura: sono questi i tre casi per cui si può richiedere il rimborso della polizza Rc Auto prima della naturale scadenza del contratto.
Solo il verificarsi di tali circostanze, infatti, consente di ottenere la rescissione gratuita e il recupero del premio pagato ma non goduto, sempre che l’assicurato non intenda trasferire la polizza su un’altra macchina.
La richiesta di rimborso della polizza Rc auto in caso di vendita della vettura va fatta consegnando alla propria compagnia d’assicurazione il passaggio di proprietà dell’auto, con cui si dimostra di non avere più la disponibilità del veicolo, e restituendo anche il certificato e il contrassegno della vettura. Contestualmente la compagnia procede a rimborsare la parte residua del premio, trattenendo però la quota relativa alle imposte e le tasse e i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale.
Nell’eventualità di una rottamazione del mezzo la procedura è più o meno la stessa, solo che al posto del passaggio di proprietà bisogna consegnare il certificato di demolizione rilasciato dalla ditta che si occupa dello smaltimento. La compagnia assicurativa calcola la parte di premio auto non goduta a partire dal giorno successivo alla data del certificato.
Un po’ diverso, invece, il procedimento se si richiede il rimborso della Rc auto a causa del furto della vettura. In questo malaugurato caso il documento da presentare alla propria assicurazione è la denuncia presso le Forze dell’Ordine, e il periodo compreso nel rimborso va dal giorno successivo alla denuncia del furto alla data di scadenza della polizza. Purtroppo l’importo di cui si può chiedere la restituzione è solo ed esclusivamente quello della Rc auto, mentre chi ha sottoscritto la garanzia facoltativa su furto e incendio non ha diritto ad alcun rimborso su quest’ultima ed è tenuto al regolare pagamento delle eventuali quote mancanti fino alla scadenza del contratto.
Ricordiamo infine che chi vuole stipulare una nuova polizza Rc Auto dopo aver rescisso dalla precedente, deve ripartire dalla quattordicesima classe di merito, quella dei neopatentati; questo però soltanto sulla carta, perché se l’intestatario possiede un’altra vettura può usufruire della stessa classe di merito grazie alla ben nota Legge Bersani.
Vinicio Paselli