Il fermo amministrativo di un veicolo è un procedimento cautelare che l’Agenzia delle Entrate attiva per far sì che gli Enti impositori recuperino il credito se l’automobilista ha delle somme da versare. Se il contribuente non paga entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate attiva una serie di procedure cautelari ed esecutive per recuperare le somme ancora dovute. Nel caso il debito da parte dell’automobilista sia inferiore ai 1000 euro, le procedure non iniziano prima di 120 giorni dalla prima comunicazione del debito.
Con il fermo amministrativo, quindi, l’Agenzia delle Entrate dispone il blocco ufficiale dei veicoli a motore di proprietà dell’individuo in questione. Se il debitore subisce questa procedura non potrà, fino a quando non estinguerà il debito, circolare su strada con il veicolo, non potrà essere radiato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), ma potrà vendere il veicolo (chi acquista però non potrà utilizzare il veicolo finchè il fermo non viene sbloccato). Ovviamente, chi verrà sorpreso a violare queste limitazioni, incorrerà in sanzioni amministrative che variano dai 2000 agli 8000 euro, inoltre ci sarà il sequestro del veicolo.
Ci sono però dei casi in cui il fermo amministrativo può considerarsi illegittimo. Partiamo dal presupposto che per rendere legittimo il suddetto c’è bisogno del preavviso, dove vi devono essere tutte le causali in riferimento al debito dovuto. Se non c’è il preavviso il fermo è illegittimo.Per bloccare lo stato di fermo amministrativo ci sono varie modalità: 1) pagare interamente il debito con l’erario; 2) richiedere la rateizzazione dello stesso e versare almeno la prima rata; 3) impugnare l’atto (in questo caso c’è la sospensione); 4) dimostrare che il veicolo è ad uso di una persona diversamente abile; infine, dimostrare che il veicolo è funzionale all’assistenza di un disabile.
Vi sono altri due casi in cui il fermo amministrativo non può essere applicabile: quando interviene un provvedimento di sospensione o di annullamento del debito; o, in ultima analisi, arriva la prescrizione del debito. Il provvedimento è illegittimo anche quando l’auto è cointestata tra due soggetti e solo uno di questi risulta in debito con l’erario. In questo ultimo caso l’agente di riscossione deve agire con strumenti alternativi (pignorare la quota di proprietà del debitore).