La sentenza 29081 del 2018 dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione stabilisce che le forze dell’ordine, prima di effettuare una verifica con l’etilometro ad un automobilista, devono sempre chiarire alla persona fermata che può richiedere la presenza di un avvocato durante la prova. L’eventuale dimenticanza nel ricordare questo diritto all’automobilista in questione annulla tutto: sia i risultati della prova, sia l’effetto penale previsto dalla legge in caso di rifiuto del soggetto ad eseguirlo.
Gli articoli 114 disp. Att. C.p.p e 354 c.p.p (il sistema di garanzie assicurato al conducente) stabiliscono proprio quest’obbligo: “le forze dell’Ordine, contestualmente alla richiesta di effettuare la prova dell’etilometro per verificare il tasso alcolemico della persona, devono avvertire il guidatore che è un suo diritto richiedere la presenza di un avvocato”. Da sottolineare, che alla luce di questo pronunciamento un conducente sarà penalmente punibile per il rifiuto al controllo del livello di alcol nel sangue solo nel caso sia stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, che assurge al rango di elemento imprescindibile dell’intera procedura di verifica.