(laleggepertutti.it)
Chi rimuove la segnaletica stradale rischia l’arresto; chi la imbratta, invece, soltanto una multa
I cartelli stradali sono strumenti preziosissimi per disciplinare la condotta degli utenti sulla strada: si pensi ad un incrocio con scarsa visibilità che sia privo del segnale di precedenza, oppure ad un percorso pedonale non adeguatamente segnalato.
I cartelli stradali sono fondamentali per la sicurezza di tutti, guidatori e pedoni. Per questa ragione la legge italiana punisce la rimozione dei cartelli stradali. Vediamo in che modo e se si tratta di reato.
Rimozione cartelli stradali: cosa dice la legge?
Il codice penale punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 516 euro chi omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali.
Stessa pena è prevista per chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione [1].
Si tratta di un reato contravvenzionale, punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Perché il reato si configuri, non è necessario che il pericolo per l’incolumità pubblica sia effettivamente sorto: la semplice condotta della rimozione è ritenuta di per sé pericolosa dal legislatore, anche se nessun evento dannoso dovesse verificarsi.
Di conseguenza, risponderà del reato di rimozione di cartelli stradali anche chi non avrà causato alcun incidente stradale. Si immagini che Tizio rimuova il cartello stradale che segnala di dare la precedenza ad un incrocio: Caio, del tutto ignaro del pericolo, attraversa l’intersezione salvandosi per miracolo da Sempronio, il quale proveniva dall’altro lato. Pur non essendosi verificato alcun sinistro, Tizio risponderà ugualmente del reato di rimozione di cartelli stradali.
Rimozione cartelli stradali: quando è reato?
Abbiamo detto che la norma sopra riportata punisce non solo chi, pur avendone l’obbligo, non posiziona la dovuta segnaletica in un luogo di pubblico transito, ossia in un luogo destinato al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche chi rimuove i cartelli stradali. La legge, quindi, punisce alla stessa maniera sia chi, avendone l’obbligo (ad esempio, l’Anas o il comune) non provvede alla collocazione delle opportune segnalazioni, sia chi dolosamente rimuove i suddetti cartelli stradali.
Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di collocare opportuni ripari e di accendere le luci è posto a carico di chi ha ottenuto la licenza di fare opere e depositi sulle strade. Pertanto, è il titolare della licenza a rispondere del reato [2].
Sussiste il reato anche quando il soggetto destinatario delle prescrizioni dettate dall’autorità non esegua le suddette opere nei termini stabiliti o, in mancanza, in un termine ragionevole. Né la responsabilità può ritenersi esclusa nel caso che le opere da eseguire siano soggette ad eventuali provvedimenti di autorizzazione da parte dell’autorità, atteso che è compito del soggetto, destinatario dell’ordine, di adoperarsi sollecitamente per rimuovere gli eventuali ostacoli di natura burocratica che si frappongano alla rapida esecuzione delle opere [3].
Rimozione cartelli stradali: cosa dice il codice della strada?
Anche il codice della strada si occupa di sanzionare condotte similari. Secondo la legge, su tutte le strade e loro pertinenze è vietato, tra le altre cose, danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente [4]. Il colpevole è soggetto, però, alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 169 euro.
Si tratta di una fattispecie di illecito diversa da quella sopra vista: innanzitutto perché non si tratta di reato; in secondo luogo, perché posta a tutela della sicurezza nella circolazione stradale, non della pubblica incolumità [5].
Cosa significa? Chi rimuove un cartello stradale di cosa risponde?
Rimozione cartelli stradali: è reato?
La rimozione di cartelli stradali costituisce reato quando si configura, anche solo astrattamente, un pericolo per l’incolumità pubblica: vale l’esempio fatto sopra della rimozione del segnale di dare precedenza.
Nulla esclude, ovviamente, che una condotta possa integrare entrambi gli illeciti: è il caso, appunto, di chi rimuove un importante cartello stradale in una zona nevralgica (es.: incrocio).
note: [1] Art. 673 cod. pen. [2] Cass., sent. del 03.02.1953. [3] Cass., sent. n. 425/1997 del 01.12.1997. [4] Art. 15 codice della strada. [5] Cass., sent. n. 5985/2000 del 22.05.2000.
laleggepertutti.it – 06/02/2018